Sindacabilità della discrezionalità tecnica nel voto dell’esame di avvocato e ordine di ricorrezione (TAR Lombardia n. 640 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione d’esame è sindacabile dal giudice amministrativo anche sul piano dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. I criteri di valutazione elaborati dalla commissione ministeriale delineano l’ambito entro il quale l’Amministrazione è obbligata a veicolare le valutazioni; il giudizio che non sia oggettivamente riconducibile a tali criteri esprime una non adeguata istruttoria. In tal caso, la tutela cautelare può essere concessa disponendo una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, che operi in aderenza ai criteri ministeriali, con trasmissione dell’elaborato in forma anonima.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025, impugnava il verbale della seduta della commissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello del distretto di appartenenza, nella parte in cui l’elaborato scritto, contrassegnato con un numero identificativo, era stato valutato insufficiente (15/30). Impugnava altresì la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale del 5 dicembre 2025, recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui affermava l’adeguatezza del voto meramente numerico.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, deducendo l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione e competenza, e ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui la discrezionalità tecnica della commissione d’esame non si sottrae al sindacato del giudice amministrativo, che può verificarne l’attendibilità sotto il profilo della coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, sia in relazione al criterio tecnico adottato, sia in relazione al procedimento applicativo. Detto sindacato risulta funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
La Corte ha quindi valorizzato i nove criteri di valutazione elaborati dalla competente commissione ministeriale per l’esame di avvocato, rilevando che gli stessi delineano l’ambito entro il quale l’Amministrazione è obbligata a far rientrare le proprie valutazioni. La verifica del rispetto di tale ambito costituisce, pertanto, oggetto del sindacato del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, il giudizio insufficiente espresso dalla commissione non è stato ritenuto oggettivamente riconducibile ai criteri ministeriali, né a canoni di coerenza e attendibilità, configurandosi anche una non adeguata istruttoria.
Il Tribunale ha, conseguentemente, ritenuto necessario disporre che l’Amministrazione provveda a una nuova correzione dell’elaborato, ad opera di una commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata dal collegio, che opererà in aderenza ai criteri di valutazione. A tal fine, ha ordinato al Ministero di trasmettere l’elaborato in forma rigorosamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione, affinché la rivalutazione avvenga nel termine di trenta giorni.
Accolta l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, il TAR ha fissato l’udienza pubblica di merito per il giorno 11 dicembre 2026, compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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