Revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. e applicazione dei limiti distanziometrici alla nuova istanza (TAR Sardegna n. 527 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una licenza per la raccolta di scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S. determina una cesura definitiva con il titolo originario, con la conseguenza che una successiva istanza per la medesima attività deve qualificarsi come richiesta di nuova licenza. A tale nuova istanza si applica la disciplina vigente al momento della presentazione, inclusa la normativa regionale sopravvenuta che fissa limiti distanziometrici dai luoghi sensibili. L’art. 12, comma 2, della legge regionale Sardegna n. 2/2019 ha natura precettiva e immediatamente applicabile, non meramente programmatica, pur nella sua formulazione letterale poco perspicua. I limiti distanziometrici si applicano anche alle agenzie di scommesse, in quanto attività assimilabili alle sale da gioco ai fini della prevenzione della ludopatia. Non sussiste violazione del legittimo affidamento per il titolare che abbia subito la revoca, poiché la regolarizzazione sopravvenuta della posizione contributiva non ripristina l’efficacia del titolo caducato, ma può rilevare solo per una nuova istanza.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un punto vendita a Cagliari per la raccolta di scommesse sportive, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Cagliari aveva respinto la sua istanza ex art. 88 T.U.L.P.S., presentata dopo la revoca della licenza originariamente rilasciata nel 2017. L’Amministrazione qualificava l’istanza come avvio di nuova attività, applicando l’art. 12, comma 2, della legge regionale Sardegna n. 2/2019, che vieta l’insediamento di tali esercizi a distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili, ostacolo sussistente nel caso di specie. La ricorrente deduceva cinque motivi di ricorso, tra cui la natura programmatica della norma regionale, il difetto di istruttoria e motivazione nella revoca, la violazione del principio tempus regit actum, la lesione del legittimo affidamento e la sproporzionalità del divieto. Si costituivano il Ministero dell’Interno e, ad opponendum, il Codacons, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rigettato il ricorso, richiamando la propria sentenza n. 444 del 2024 sulla natura precettiva dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2019. Il Collegio ha escluso che la norma abbia carattere meramente programmatico, in attesa della delega alla Giunta regionale, poiché una simile interpretazione frustrerebbe la finalità di prevenzione della ludopatia, interesse pubblico di rango primario, e rimetterebbe l’applicazione della disciplina a un momento futuro e incerto. La misura massima di 500 metri è stata ritenuta direttamente applicabile, salva la possibilità per la Giunta di individuare distanze diverse nell’ambito di tale limite.
Quanto ai motivi dal II al V, la Corte ha ritenuto decisivo il provvedimento di revoca della licenza del 2017, intervenuto nelle more di un procedimento volto a consentire la regolarizzazione contributiva. La revoca, essendo divenuta definitiva, ha prodotto una cesura definitiva con il precedente titolo abilitativo, con la conseguenza che l’istanza del febbraio 2025 non poteva che configurarsi come domanda di nuova licenza. Il TAR ha giudicato priva di fondamento giuridico la tesi della ricorrente circa un dovere dell’Amministrazione di riesercitare il potere in autotutela restitutoria, posto che il titolo era ormai improduttivo di effetti e la regolarità contributiva sopravvenuta poteva rilevare esclusivamente ai fini di una nuova istanza.
Il Collegio ha altresì escluso ogni applicazione retroattiva della legge regionale, poiché la norma non veniva applicata alla licenza del 2017, ma alla nuova istanza, ed ha negato la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente, la quale non poteva fare ragionevole affidamento sulla conservazione di un titolo espressamente revocato. Sulla dedotta sproporzionalità del divieto, il TAR ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 5327 del 2016; Sez. III, n. 2579 del 2021 e n. 10474 del 2024), secondo cui i limiti distanziometrici si applicano anche alle agenzie di scommesse, essendo attività fonti di rischi di diffusione della ludopatia, parificate alle sale da gioco ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931. Una diversa interpretazione porrebbe seri dubbi di costituzionalità per contrasto con l’art. 32 Cost. e con il diritto alla salute, che prevale sul valore dell’art. 41 Cost.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno e compensazione delle stesse nei confronti del Codacons.
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Nota della Redazione
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