La domanda di regolarizzazione delle luci irregolari non è ricompresa nell’actio negatoria servitutis di chiusura delle vedute (Cass. civ. Sez. 2 n. 14308 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di merito che, adito per sentir dichiarare l’illegittimità di alcune vedute, ne abbia imposto la regolarizzazione come luci. La servitù di veduta è un diritto reale minore su cosa altrui, autonomo, acquisibile per titolo, usucapione o destinazione del padre di famiglia, soggetto a prescrizione per non uso, che consente di vedere e affacciarsi sul fondo del vicino. La luce, invece, rientra tra le facoltà del diritto di proprietà e non dà luogo ad alcuna servitù, sicché l’apertura che non consente di inspicere e prospicere in alienum è considerata luce anche se irregolare, ai sensi dell’art. 902, primo comma, cod. civ.. Tra la domanda di chiusura delle vedute e quella di regolarizzazione delle luci non vi è rapporto di maggioranza a minoranza, ma situazioni giuridiche soggettive diverse, soggette a distinti rimedi giudiziali: il proprietario del fondo vicino può solo esigere che le luci irregolari siano rese conformi all’art. 901 cod. civ., ex art. 902, secondo comma, cod. civ., senza poterne pretendere la chiusura.
Il Fatto
Il comproprietario di un locale deposito conveniva in giudizio il proprietario dell’edificio adiacente, spiegando actio negatoria servitutis in relazione a due finestre aperte sul prospetto del fondo vicino e chiedendo che il tracciato di una servitù di passaggio fosse reso libero da un canale di gronda. Nel corso del giudizio, l’attore prendeva atto che non era vantata alcuna servitù di veduta e ne deduceva la necessità di chiusura delle finestre o di loro riconduzione a luci conformi all’art. 901 cod. civ..
Il Tribunale condannava il convenuto alla regolarizzazione delle luci irregolari e alla rimozione del canale di gronda. La Corte d’Appello, in parziale riforma, rigettava la domanda di rimozione ma confermava la regolarizzazione delle luci, ritenendo ammissibile l’attribuzione di un vantaggio minore rispetto a quello richiesto. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e la controparte resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per aver applicato un orientamento giurisprudenziale ormai superato. Le sentenze n. 1225/1979 e n. 120/1978, richiamate dalla Corte territoriale, che ritenevano ricompresa la domanda di regolarizzazione nell’actio negatoria servitutis, sono state infatti superate da un consolidato orientamento difforme, espresso da Cass. n. 4357/1980, Cass. n. 2558/2009, Cass. n. 22553/2009 e Cass. n. 34824/2021.
La Suprema Corte ha chiarito che la domanda di chiusura delle vedute e quella di regolarizzazione delle luci hanno presupposti differenti: l’art. 905 cod. civ. disciplina le aperture che consentono di vedere e affacciarsi sul fondo del vicino, mentre gli artt. 901 e 902 cod. civ. riguardano il diritto di attingere luce e aria. I rimedi sono parimenti diversi: l’inosservanza delle distanze per le vedute può essere eliminata solo con l’arretramento o la chiusura, mentre le luci irregolari possono essere solo regolarizzate. Si tratta, quindi, di situazioni giuridiche soggettive distinte, non riconducibili a un rapporto di maior a minus.
La Corte ha escluso che la memoria ex art. 183 c.p.c. e le conclusioni del primo grado contenessero una domanda di condanna alla regolarizzazione: l’attore aveva chiesto unicamente la chiusura delle finestre, salva la facoltà del convenuto di trasformarle spontaneamente in luci conformi. L’erronea prospettazione, fondata sulla convinzione che le vedute potessero essere ridotte a luci, non consente al giudice di attribuire un rimedio diverso e più favorevole non richiesto. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito dall’accoglimento del primo, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per la rideterminazione delle spese di lite e di CTU.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, poiché volto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità, in assenza di deduzione del vizio di motivazione e dei caratteri delineati dalla giurisprudenza per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
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Nota della Redazione
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