Giudicato esterno formatosi dopo la precisazione delle conclusioni e revocazione per errore di fatto (Cass. civ. Sez. 2 n. 2000 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, producendo la sentenza emessa in altro procedimento corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.. Tuttavia, allorché il giudicato esterno si sia formato dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni in grado d’appello, l’eccezione può essere legittimamente allegata dopo tale momento, purché la parte interessata l’abbia eccepita con le difese conclusionali di secondo grado. In questa ipotesi il giudice deve rimettere la causa sul ruolo per consentire il contraddittorio sull’eccezione e la produzione, ad opera della medesima parte, della sentenza con l’attestato di definitività, non potendo ritenere tardiva l’eccezione. La mancata considerazione della sopravvenienza della formazione del giudicato esterno rispetto alla precisazione delle conclusioni integra errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., poiché la decisione risulta basata sulla supposizione di un fatto decisivo la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti del giudizio.
Il Fatto
Con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di questa Corte n. 12532 del 2024 che aveva dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, con i quali essi eccepivano l’esistenza di un giudicato esterno. La Corte, nella pronuncia oggetto di revocazione, aveva rilevato il difetto di specificità delle censure, in quanto i ricorrenti non avevano prodotto la sentenza formatasi in altro giudizio corredata dall’attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., né avevano indicato il momento e lo strumento processuale con cui tale documento era stato introdotto nel giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondata la censura di errore di fatto. L’affermazione secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno deve produrne la prova mediante la sentenza corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. è corretta, ma la pronuncia impugnata ha trascurato un fatto decisivo: il passaggio in giudicato della pronuncia invocata dai ricorrenti si era verificato in data successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in grado d’appello.
Richiamando i precedenti di Cass. n. 27906/2011 e Cass. n. 8982/2020, la Corte ha precisato che, quando il giudicato esterno si forma dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e la parte interessata lo abbia eccepito con le difese conclusionali di secondo grado, il giudice deve rimettere la causa sul ruolo onde consentire il contraddittorio sull’eccezione e la produzione della sentenza con l’attestato di definitività. In tale evenienza, l’eccezione non può essere ritenuta tardiva.
Nel caso di specie, i ricorrenti non potevano produrre, all’udienza di precisazione delle conclusioni, la certificazione del passaggio in giudicato, proprio perché tale passaggio non si era ancora verificato; spettava invece al giudice d’appello — al quale la circostanza era stata segnalata con la comparsa conclusionale — rimettere la causa sul ruolo. L’ordinanza impugnata risulta pertanto basata sulla supposizione di un fatto decisivo, ossia la possibilità di allegare alla predetta udienza una certificazione non ancora esistente, la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, disposto la revocazione dell’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze, che si pronuncerà sull’eccezione di giudicato esterno, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c., provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 383 c.p.c. – Cassazione con rinvio
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione