Intervento del successore a titolo particolare e confessione dell’alienante priva di valore confessorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 18139 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la regola dell’art. 268, primo comma, cod. proc. civ., che limita l’ammissibilità dell’intervento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, non opera quando la causa sia stata rimessa sul ruolo per consentire l’interlocuzione tra le parti su fatti sopravvenuti. La preclusione riguarda l’inizio della fase decisoria e, ove il giudice ritenga di dover acquisire nuovi elementi, l’intervento del successore è ammissibile anche successivamente. Quanto alla confessione stragiudiziale o giudiziale resa dall’alienante che abbia già trasferito il diritto, essa non può avere efficacia di prova legale contro il successore a titolo particolare, il quale mantiene una posizione processuale autonoma: nei suoi confronti, la dichiarazione dell’alienante è valutabile soltanto come indizio, ai sensi dell’art. 2733, terzo comma, cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente convenne in giudizio la madre, proprietaria di un immobile, per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione del bene. Nel corso del giudizio di primo grado, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa fu rimessa sul ruolo: la convenuta aveva dichiarato di rinunciare alle eccezioni e di aderire alla domanda, mentre era intervenuta una società, successore a titolo particolare, che aveva acquistato l’immobile dalla proprietaria con atto notarile stipulato prima dell’intervento. Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di prova del possesso ad usucapionem, e la Corte d’appello confermò la decisione, escludendo ogni valenza confessoria dell’adesione della dante causa. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, incentrati sull’ammissibilità dell’intervento della società acquirente, sulla valenza della dichiarazione di adesione resa dalla proprietaria e sulla valutazione delle prove del possesso. Ha innanzitutto ritenuto infondato il motivo sull’intervento: ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il successore a titolo particolare può intervenire in ogni stato e grado del processo, e la preclusione dell’art. 268 cod. proc. civ. è superata quando il giudice abbia rimesso la causa sul ruolo per acquisire elementi sopravvenuti, come nel caso dell’alienazione del bene e del mutamento di difesa della convenuta. Il provvedimento di rimessione, avendo natura ordinatoria, non è di per sé censurabile, e l’acquisizione del titolo di acquisto da parte della società è legittima, trattandosi dell’allegazione necessaria per subentrare nella posizione della dante causa.
Quanto alla confessione resa dalla proprietaria, la Corte ha precisato che l’alienante non estromesso e il successore intervenuto mantengono distinte fisionomie processuali e possono avere interessi contrapposti. La dichiarazione di adesione alla domanda, resa dopo l’alienazione del bene, non poteva produrre effetti dispositivi sul diritto, ormai ceduto. Essa non integra una confessione efficace contro la società acquirente, ma può assumere rilievo soltanto come indizio, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 2733, terzo comma, cod. civ. La Corte d’appello ha correttamente considerato tale dichiarazione e l’ha comparata con le altre risultanze istruttorie, ritenendole prevalenti con valutazione incensurabile in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto volte a ottenere una diversa ponderazione del materiale probatorio, e ha escluso il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in applicazione del principio della doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. Quanto all’onere probatorio, ha ribadito che, in presenza di vincoli di parentela, la relazione con il bene si presume di mera tolleranza, sicché spetta a chi agisce per usucapione dimostrare l’interversione del possesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2733 c.c. – Confessione giudiziale
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 268 c.p.c. – Termine per l'intervento
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso