Improcedibile il ricorso per cassazione se non si deposita la copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 4188 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Detta dichiarazione fa sorgere in capo alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relazione di notificazione. Il ricorso è improcedibile quando la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata ma depositi copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione, non provveda a tale produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia superiore a sessanta giorni. L’incombente è funzionale al riscontro, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto deceduto ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva accolto l’appello proposto da un’altra parte del giudizio. Il ricorso viene affidato a cinque motivi. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione, ritenendo il ricorso improcedibile, formula la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. I ricorrenti chiedono però, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, che il Collegio decida il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della composizione del collegio. Rileva l’assenza di incompatibilità del Presidente del collegio, che aveva formulato la proposta di definizione anticipata. Richiamando le Sezioni Unite n. 9611/2024, la Corte ricorda che il consigliere delegato che ha formulato la proposta può fare parte del collegio investito della decisione: la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva.
Passando all’esame del merito, la Corte verifica d’ufficio la procedibilità del ricorso. Nel ricorso, i ricorrenti dichiarano che la sentenza impugnata era stata pubblicata il giorno 12 ottobre 2023 e notificata al loro difensore in data 4 dicembre 2023; negli atti risulta però depositata unicamente la copia autentica della sentenza, senza la relazione di notificazione. Poiché il ricorso è stato notificato in data 1° febbraio 2024, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non opera la regola che esenta dal deposito della copia notificata quando tra pubblicazione e notifica del ricorso sia intercorso un intervallo inferiore al termine c.d. breve (come affermato da Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013).
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiamata dalla Corte con Sez. un. n. 21349/2022, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione fatta nel ricorso obbliga la parte a depositare copia integrale della sentenza notificata. La mancata produzione della relazione di notificazione, in assenza di deposito da parte del controricorrente e in presenza di un termine superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione, determina l’improcedibilità del ricorso. Tale regola è posta a tutela di un interesse pubblico non disponibile dalle parti, finalizzata a verificare il tempestivo esercizio dell’impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione di merito.
La Corte esclude che l’incombente violi il diritto di difesa o il principio del giusto processo, né lo ritiene espressione di eccessivo formalismo: si tratta di adempimento non oneroso, finalizzato a un controllo pubblicistico. In tal senso richiama anche la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, nonché Cass. n. 24724/2024 e Cass. n. 19475/2024.
Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile. Il Collegio, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta, applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento di una somma in favore del controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Viene infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati