Nullità degli ordini di acquisto per assenza del contratto quadro di negoziazione (Cass. civ. Sez. I n. 29027 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, il giudice può interpretare e qualificare la domanda in modo diverso da quello prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il giudicato interno sulla qualificazione e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie coincidano o siano in rapporto di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non osta a che il giudice decida sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti e di una diversa norma giuridica, né che il giudice d’appello confermi la decisione con ragioni diverse, rimanendo nel petitum e nella causa petendi. Ove la banca non alleghi né provi gli elementi-indice del servizio di collocamento, gli acquisti di strumenti finanziari rientrano nel servizio di negoziazione, che presuppone la stipula di un contratto quadro; la sua accertata inesistenza determina la nullità degli ordini di acquisto.

Il Fatto

La banca propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato l’assenza del contratto quadro e dichiarato la conseguente nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari, condannandola a restituire al cliente l’importo versato oltre interessi legali.

Il cliente resiste con controricorso. La questione giunge in cassazione perché la banca contesta sia la qualificazione della domanda operata in appello sia la riconduzione degli acquisti al servizio di negoziazione anziché al mero collocamento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce ultrapetizione, per avere il giudice d’appello pronunciato la nullità degli ordini di acquisto mentre l’attore avrebbe chiesto solo la nullità del contratto quadro. La Corte rigetta, richiamando Sez. 3, Ordinanza n. 36272 del 28/12/2023: il giudice d’appello può qualificare diversamente la domanda, purché i fatti costitutivi della diversa fattispecie coincidano con quelli allegati nell’atto introduttivo. Nella specie né il petitum né la causa petendi sono stati ampliati, essendo la nullità dedotta come connessa alla necessità di un valido contratto quadro anteriore ai tre ordini.

Il secondo motivo contesta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere l’appello introdotto un nuovo tema di indagine incentrato sul servizio di negoziazione invece che di collocamento. La Corte ritiene il motivo infondato, perché il principio non osta a che il giudice decida su una ricostruzione autonoma dei fatti o su una diversa norma, rimanendo nel petitum e nella causa petendi (Sez. 6-L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024). I fatti storici restano gli stessi, l’assenza del contratto quadro e la conclusione dei tre ordini.

Il terzo motivo censura la qualificazione del servizio di collocamento e la tesi bifasica del rapporto. La Corte lo dichiara inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi: il giudice di secondo grado ha accertato in fatto che nessun elemento provava l’offerta indifferenziata dei titoli al pubblico, senza possibilità o necessità di specifica trattativa. La natura del servizio avrebbe dovuto essere provata dalla banca, che nulla ha tempestivamente allegato, non essendo sufficiente il dato testuale dei titoli.

I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili: non lamentano violazioni dei principi di gerarchia o di interpretazione delle prove, ma pretendono di sostituire alla motivata valutazione del giudice del merito una diversa conclusione, senza dimostrarne l’erroneità. Quanto al vizio di motivazione, non si allega alcun omesso esame di un fatto storico-naturalistico decisivo.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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