Fallito privo di capacità processuale: ricorso in cassazione inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 33576 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fallito, dichiarato tale prima della notifica del ricorso per cassazione, è privo della capacità di stare in giudizio e non può proporre autonomamente l’impugnazione né conferire valida procura al difensore, in proprio o quale successore ex lege della società fallita. Ai sensi dell’art. 43 L.F., la legittimazione processuale spetta al curatore del fallimento, che sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti patrimoniali del fallito. Il fallito conserva soltanto la facoltà di intervenire per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell’intervento adesivo dipendente. Il ricorso proposto in violazione di tale regola è inammissibile, salvo che il fallito alleghi un disinteresse degli organi fallimentari.

Il Fatto

Una società locataria di un complesso alberghiero agiva per la ripetizione dei canoni versati tra il 1998 e il 2005 a un terzo, dopo che era stata accertata la lesione del suo diritto di prelazione e il trasferimento della proprietà in favore della riscattante. Il Tribunale rigettava la domanda e la domanda riconvenzionale del convenuto. La Corte d’Appello, all’esito della riassunzione da parte della società succeduta, dichiarava l’estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo comma, cod. proc. civ.

Avverso tale decisione il socio unico proponeva ricorso per cassazione, in proprio e quale socio della società succeduta. La controricorrente eccepiva la nullità o inesistenza del ricorso e il difetto di ius postulandi, per essere intervenuta la declaratoria di fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale l’eccezione sulla proposizione del ricorso da parte del socio, in proprio e nella qualità di socio unico della società. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società con estensione al socio quale socio illimitatamente responsabile.

La controricorrente deduce che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal curatore, il quale sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti patrimoniali del fallito, ferma la facoltà di quest’ultimo di intervenire solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico. Essendo stato proposto da soggetto privo della capacità di stare in giudizio, il ricorso risulta tamquam non esset.

La Corte ritiene l’eccezione fondata. Risulta documentalmente che al tempo del conferimento del mandato difensivo, contestuale al ricorso notificato il 07.01.2022, il socio era già stato dichiarato fallito con sentenza del 15.07.2021 pubblicata il 14.09.2021. Il difensore, pertanto, non aveva il potere di rappresentanza in giudizio nell’interesse del socio, né in proprio né quale successore ex lege della società.

Ai sensi dell’art. 43 L.F., il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal curatore del fallimento. Il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell’intervento ex art. 43, secondo comma, L.F., circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta e nei limiti dell’intervento adesivo dipendente, non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, se non allegando un disinteresse degli organi fallimentari, come affermato da Cass. Sez. 3 n. 32634 del 23.11.2023. Nel caso di specie il ricorso non reca alcun riferimento a tali profili.

Ne deriva che il ricorso, proposto da soggetto privo della capacità di stare in giudizio, è inammissibile. La Corte rigetta altresì la richiesta di interruzione del giudizio per il decesso di una parte, non essendo l’istituto applicabile al giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio, secondo il principio consolidato di Cass. Sez. L. n. 1757 del 29.01.2016. Le spese seguono la soccombenza, con condanna al pagamento e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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