Rifiuto di sottoporsi all’etilometro e sindacabilità della tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 10912 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico con l’etilometro, a quelli preliminari tramite screening e a quelli richiesti dalla polizia giudiziaria alle strutture sanitarie, restando esclusa dalla fattispecie la sola ipotesi del rifiuto del prelievo di liquido biologico in ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata. La presenza di sintomi dello stato di ebbrezza alcolica rileva non come prova del tasso, ma come presupposto legittimante il controllo. Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato con l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione apparente o manifesta illogicità.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada per essersi rifiutata di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La Corte d’appello di Messina confermava la sentenza di primo grado, rigettando le censure relative alla sussistenza del reato e al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Avverso tale decisione l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto entrambi i profili.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando come la condotta della ricorrente fosse stata correttamente qualificata dalle corti di merito. Al momento del controllo, la donna presentava chiari segni di stato di ebbrezza alcolica — difficoltà a reggersi in piedi, pupille dilatate, occhi lucidi e rossi, alito vinoso — e aveva opposto un netto rifiuto alla richiesta della polizia giudiziaria, condotta questa pienamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice.
La Corte ha poi precisato l’ambito applicativo dell’art. 186, comma 7, cod. strada, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la norma punisce il rifiuto degli accertamenti con l’etilometro, di quelli preliminari e di quelli svolti dalle strutture sanitarie su richiesta della polizia giudiziaria, restando fuori dalla fattispecie il solo rifiuto del prelievo di liquido biologico in ospedale, non essendo tale condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo (Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Novelli, Rv. 282302 – 01; Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953 – 01).
Quanto al valore dei sintomi di ebbrezza, la Corte ha chiarito che essi non rilevano come prova del tasso alcolemico — mai accertato proprio a causa del rifiuto — ma come presupposto legittimante il controllo ai sensi dei commi 3 e seguenti dell’art. 186 cod. strada.
In relazione al secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Nella specie, la gravità della condotta era stata correttamente valorizzata, avendo la ricorrente causato un sinistro dopo essersi messa alla guida con patente sospesa. Tale valutazione, espressione di discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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