Rettifica in cassazione della pena per errore di computo del reato continuato (Cass. pen. Sez. II n. 7315 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di computo della reato continuato, la Corte di cassazione può rettificare la pena inflitta in appello, sostituendola con quella correttamente determinata, senza pronunciare annullamento, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ove nella motivazione sia riconoscibile un errore materiale attinente alle modalità di calcolo. La mancata osservanza delle norme sul computo della pena rileva in sede di legittimità solo quando la pena irrogata sia illegale, per specie o quantità, non rientrando nei limiti edittali del reato contestato. In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, senza necessità di previa dichiarazione di recidiva semplice. Nel reato associativo a contestazione c.d. aperta, la consumazione si fissa alla data della sentenza di primo grado, sicché i fatti oggetto di condanna anteriore possono fondare la recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19.03.2024, confermava la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, rideterminando la pena in anni tre di reclusione per effetto del vincolo della continuazione con i fatti di altra sentenza irrevocabile.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: mancanza e illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità; violazione di legge in relazione alla recidiva reiterata specifica; erroneo calcolo della pena e difetto di motivazione sull’entità dell’aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo e fondato il terzo, escludendo però l’annullamento della sentenza.
Il primo motivo è aspecifico: il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’appello, che ha identificato con certezza il ruolo operativo dell’imputato nella ricerca delle vittime, valorizzando le dichiarazioni del coimputato e le intercettazioni, non contestate, da cui emergeva il riferimento al “lavorare” insieme.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32318 del 30.03.2023, secondo cui per la recidiva reiterata contestata in cognizione basta che al momento della consumazione il soggetto sia gravato da più sentenze definitive espressive di maggiore pericolosità sociale. Nel reato associativo, l’accertamento delimita la protrazione della permanenza alla data finale dell’imputazione o a quella ritenuta in sentenza, o, in caso di contestazione aperta, alla data della pronuncia di primo grado (Sez. II n. 680 del 19.11.2019; Sez. VI n. 3054 del 14.12.2017). Essendo la consumazione fissata all’08.07.2021, i fatti del 2017 ben potevano fondare la recidiva.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che in primo grado la pena era stata determinata in anni due e mesi otto, aumentata per la recidiva aggravata e per l’aggravante dell’art. 416, comma 5, cod. pen., con riduzione per il rito. In appello, l’aumento di mesi due per la continuazione aveva condotto a una pena complessiva di anni tre, anziché di anni due e mesi dieci.
La Corte ricorda che le violazioni sul calcolo della pena rilevano solo se la pena sia illegale (Sez. II n. 12991 del 19.02.2013), ipotesi non configurabile, essendo la pena compatibile con i limiti edittali dell’art. 416 cod. pen. Tuttavia, riconoscendo nella motivazione un errore materiale nel computo, rettifica la sentenza ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., rideterminando la pena in anni due e mesi dieci di reclusione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento