Confisca per equivalente di beni del terzo fittiziamente intestatario (Cass. pen. Sez. III n. 13516 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la “disponibilità” del bene non coincide con la proprietà civilistica ma con il possesso, ricomprendendo ogni situazione in cui il bene ricade nella sfera degli interessi economici del condannato, ancorché il potere dispositivo sia esercitato tramite terzi. L’individuazione concreta dei beni da apprendere non costituisce condizione di legittimità della confisca e spetta, in prima istanza, al pubblico ministero in sede esecutiva, salvo il controllo giurisdizionale differito del giudice dell’esecuzione. La confisca di beni formalmente intestati a terzi non richiede né la previa individuazione giudiziale del bene né un contraddittorio anticipato con il titolare, non contrastando con gli artt. 6 e 7 CEDU e art. 1, Prot. add. CEDU, poiché oggetto del giudizio è la legalità dell’ablazione, verificabile dinanzi a un giudice terzo.
Il Fatto
La ricorrente, persona estranea al processo penale, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., confermando il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione.
Con provvedimento del Procuratore generale presso la stessa Corte territoriale, in fase esecutiva, era stata applicata la confisca per equivalente su beni della ricorrente, ritenuti fittiziamente intestati ma in disponibilità di fatto del condannato, nel procedimento a carico di terzi. La ricorrente contesta il potere del pubblico ministero di applicare la confisca su beni di terzi, sostenendo che la natura fittizia dell’intestazione debba essere accertata in sede di cognizione da un giudice terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato. La nozione di disponibilità rilevante ai fini della confisca per equivalente non coincide con la proprietà, ma con il possesso, ricomprendendo tutte le situazioni in cui il bene entra nella sfera degli interessi economici del reo, anche tramite terzi. Il legislatore ha inteso privilegiare le situazioni di signoria di fatto rispetto a quelle di diritto, per disincentivare pratiche elusive.
L’individuazione dei beni da confiscare appartiene alla fase esecutiva e, in prima istanza, alla competenza del pubblico ministero presso il giudice che ha deliberato il provvedimento. Il giudice non è tenuto a indicare preventivamente i beni costituenti profitto o prezzo del reato, poiché la confisca per equivalente è rimedio eventuale, subordinato al mancato reperimento del prezzo o del profitto. La mancata individuazione preventiva non è condizione di legittimità della confisca.
Il pubblico ministero, quando il giudice non abbia indicato i beni, non “estende” la confisca a terzi: esegue l’ordine del giudice, applicandola a beni non nella formale titolarità del condannato. L’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non limita la confisca ai beni di proprietà del condannato, ma la estende a quelli nella sua disponibilità di fatto. Resta salva la verifica giurisdizionale postuma del giudice dell’esecuzione, in contraddittorio differito ma garantito.
La Corte richiama l’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 41, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, che affida al pubblico ministero l’esecuzione secondo le modalità delle pene pecuniarie ex art. 660 cod. proc. pen., nonché l’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che impone la citazione dei terzi titolari di diritti reali solo sui beni in sequestro. Fuori da tale ipotesi, il contraddittorio con il terzo è differito alla fase esecutiva.
Nessuna violazione degli artt. 6, § 2, e 7 CEDU: la confisca colpisce il bene di cui il condannato ha il dominio di fatto, non l’innocenza del titolare formale. La giurisprudenza EDU (caso GIEM c/Italia, caso Balsamo c/San Marino, caso Zaghini c/San Marino) ammette la confisca a carico di terzi quando sia garantita la possibilità di adire un’autorità giurisdizionale. Quanto al secondo motivo, il vizio di motivazione è insindacabile: la Corte territoriale ha valutato unitariamente gli indizi (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.), senza travisamento della prova, e il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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