Obbligo di motivazione del periculum nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca (Cass. pen. Sez. 2 n. 3612 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Tale onere non è assolto quando la motivazione si limiti ad affermare che il requisito sussiste in quanto il sequestro è finalizzato alla confisca: una siffatta motivazione è apparente e determina l’annullamento per violazione di legge. L’esigenza cautelare postula un giudizio prognostico sia sul fumus del reato sia sulla necessità dell’anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti dell’indagato per il reato di riciclaggio, non avendo accolto la domanda relativa ai reati di truffa contestati ad altri indagati, i cui proventi sarebbero stati riciclati. Il Tribunale di Bergamo, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, disponeva invece il sequestro preventivo della somma di euro 72.000,00. Avverso tale ordinanza l’indagato ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione osserva preliminarmente che, in tema di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali, art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per violazione di legge; in tale nozione rientrano però anche i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente.
Quanto al dedotto vizio sul fumus commissi delicti, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per genericità e perché non si confrontava con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è stato invece accolto con riferimento al requisito del periculum in mora.
Richiamando le Sezioni Unite n. 36959 del 2021, la Corte afferma che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve motivare anche sul periculum in mora. L’onere motivazionale non può ritenersi assolto dal solo riferimento alla finalità confiscatoria del provvedimento: l’anticipazione degli effetti ablativo rispetto alla definizione del giudizio richiede un apprezzamento prognostico sulla necessità della misura, in ossequio al principio di proporzionalità.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva motivato la sussistenza del periculum affermando che il sequestro era finalizzato alla confisca: una motivazione siffatta è stata ritenuta apparente, in quanto non risponde alle deduzioni difensive. L’ordinanza è stata pertanto annullata per violazione di legge con rinvio al Tribunale di Bergamo, e la Corte ha disposto la cessazione della misura cautelare reale, derivando dalla decisione la caducazione dell’unico titolo giustificativo del sequestro.
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Nota della Redazione
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