Prescrizione maturata dopo l’appello rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 1650 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello deve essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., purché il rapporto processuale sia stato validamente instaurato con un ricorso non manifestamente infondato. Solo l’inammissibilità dell’impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale non è allora abilitato a occuparsi del merito né a rilevare cause di non punibilità, anche se verificatesi nel corso del giudizio definito con la sentenza impugnata. Non sussistono i presupposti per la pronuncia immediata di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. quando non emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale.

Il Fatto

Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 336 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. La Corte di appello di Catania, investita del solo appello dell’imputato, ha revocato quel beneficio e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: il difetto di motivazione sulla sussistenza del reato, per inidoneità delle minacce a coartare la volontà dei pubblici ufficiali; la violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata; la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale revocato il beneficio in assenza di appello del pubblico ministero, in contrasto con il divieto di reformatio in peius. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, che investe la prescrizione. La censura è infondata. Per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. il termine ordinario è di anni sei, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. pen., mentre il termine massimo, tenuto conto delle interruzioni, è di anni sette e mesi sei, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen..

A tale termine vanno aggiunte le sospensioni: in primo grado sessanta giorni, in secondo grado quattro mesi. Il termine di fase di sei anni e sessanta giorni, decorrente dalla emissione della sentenza di primo grado, non era ancora decorso al momento della sentenza di appello e, a maggior ragione, al momento della notificazione del decreto di citazione in appello.

La Corte rileva poi che la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello. Tenuto conto delle sospensioni, il termine massimo è scaduto il 05.10.2023. La causa estintiva va quindi rilevata d’ufficio in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., perché il rapporto processuale è stato validamente instaurato con un ricorso non manifestamente infondato.

Il principio è confermato dalle Sezioni Unite n. 12602 del 2015: solo l’inammissibilità dell’impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, che non è abilitato a rilevare cause di non punibilità, quale l’estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata dopo la sentenza impugnata sia se verificatasi prima, nel corso del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile proprio perché contrastata da un’impugnazione inammissibile.

Non sussistono invece i presupposti per la sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché non emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009. La ricostruzione dei fatti non è del resto censurata dall’imputato, che contesta in modo generico l’idoneità delle minacce profferite a coartare la volontà del pubblico ufficiale. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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