Inammissibile il ricorso per cassazione sulla prescrizione interrotta dal dispositivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 14748 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interruzione della prescrizione determinata dalla lettura del dispositivo di primo grado impedisce di ritenere maturato il termine prescrizionale alla data della pronuncia di secondo grado, senza necessità di verificare l’ulteriore decorso tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza d’appello. Le censure che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sollecitano in realtà una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione sono indeducibili nel giudizio di legittimità, risolvendosi in un apprezzamento alternativo delle risultanze probatorie riservato al giudice di merito. La parte civile che si limiti a richiedere l’inammissibilità o il rigetto del ricorso senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, ovvero depositi memorie tardive, non ha diritto alla rifusione delle spese del grado.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, confermando la condanna di primo grado per i reati di minaccia e lesioni personali, aveva disatteso le doglianze difensive. Nell’unico motivo di ricorso si deduceva l’intervenuta prescrizione del reato al momento della decisione di secondo grado, unitamente a censure di violazione di legge, in relazione agli artt. 52, 62, 612 e 581 cod. pen., e al connesso vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie. La parte civile, costituita, depositava due memorie con le quali chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in sede di scrutinio di ammissibilità, ha preliminarmente rilevato che la prima censura non considerava l’effetto interruttivo della prescrizione connesso alla lettura del dispositivo di primo grado. Richiamando il precedente di Sez. 3, n. 18046 del 2011, la Corte ha osservato che, alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, non era decorso né il termine di prescrizione ordinario di sei anni, né quello massimo di sette anni e sei mesi, con conseguente infondatezza della doglianza. Quanto alle residue censure, la Corte ne ha affermato l’indeducibilità nel giudizio di legittimità, in quanto le stesse si risolvevano in una mera lettura alternativa delle fonti probatorie, postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità, avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Il giudice territoriale aveva, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dato atto dell’infondatezza dell’assunto difensivo. In accoglimento della eccezione di inammissibilità, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha invece rigettato la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, rilevando che la sua attività si era sostanziata in due memorie: una tempestiva ma priva di specifico contributo alla decisione, limitata a richiedere l’inammissibilità o il rigetto senza contrastare i motivi di impugnazione, e una tardiva, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsti dall’art. 611 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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