Confisca non impugnata in appello: inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 13574 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione in materia di confisca costituisce autonoma statuizione suscettibile di impugnazione con l’appello e non può essere censurata per la prima volta in cassazione. La mancata devoluzione al giudice di secondo grado determina l’inammissibilità delle censure sul punto, non essendo configurabile alcun obbligo di intervento d’ufficio della Corte territoriale. L’eventuale riqualificazione giuridica del fatto operata in appello non riapre i termini di una statuizione non investita da specifico motivo.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 28.10.2024, riforma parzialmente la condanna inflitta in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bari per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I giudici di secondo grado riqualificano come cessione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta relativa alla cocaina, escludono la recidiva qualificata e rideterminano il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la decisione impugnata.

Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata restituzione della somma oggetto di confisca. Sostiene l’irrilevanza della propria mancata impugnazione sul punto, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire d’ufficio, e che il denaro rinvenuto non poteva qualificarsi come provento della detenzione bensì di condotte di cessione mai contestate.

La Motivazione della Corte

La Sezione III muove dalla ricostruzione della statuizione di primo grado, con la quale il G.u.p. aveva ordinato la confisca di quanto in sequestro, comprensivo della somma di Euro 660,00 rinvenuta all’esito della perquisizione del ricorrente. La Corte rileva che la motivazione della sentenza di primo grado non contiene alcuna indicazione sulla tipologia di confisca applicata, limitandosi a richiamare l’importanza della somma e l’assenza di giustificazioni da parte del condannato.

Da qui l’incertezza, segnalata dagli stessi giudici di legittimità, sulla natura dell’istituto: non è chiaro se si tratti di confisca del profitto ovvero di confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Tale ambiguità, tuttavia, non assume rilievo dirimente ai fini della decisione, poiché il profilo decisivo è di ordine processuale.

La Corte afferma che il punto relativo alla confisca poteva e doveva essere oggetto di appello, trattandosi di statuizione suscettibile di autonoma trattazione. Il ricorrente ha invece devoluto alla Corte territoriale i soli profili dell’assoluzione parziale nel merito, dell’applicabilità dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, dell’esclusione della recidiva e della mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Il Collegio condivide la requisitoria del Procuratore Generale e riconosce rilievo dirimente alla mancata impugnazione della statuizione di confisca. Le censure proposte per la prima volta in cassazione sono pertanto inammissibili. Il ricorso è dichiarato tale, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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