Stupefacenti, precedente specifico e tenuità del fatto nel bilanciamento (Cass. pen. Sez. III n. 13572 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita detenzione e cessione di stupefacenti, la riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non comporta automaticamente la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di merito può escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. valorizzando il precedente specifico, la reiterazione della condotta e le modalità del fatto, quali la cessione a un acquirente giunto appositamente presso l’abitazione dell’imputato, l’elevato grado di purezza dello stupefacente e la disponibilità di materiale per il confezionamento. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice non è tenuto a specificare le ragioni della equivalenza piuttosto che della prevalenza, salvo che la parte abbia formulato specifica richiesta con indicazione di circostanze di fatto idonee a legittimarla.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23.09.2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 17.07.2020 nei confronti del ricorrente per illecita detenzione e cessione di cocaina. I giudici di merito, riqualificati i fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, escludono la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., lamentando la sottovalutazione delle modalità rudimentali della condotta, dell’atteggiamento collaborativo, dell’esiguità del quantitativo e del rilievo conferito al precedente specifico. Con il secondo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la determinazione della pena nel minimo edittale. Il Procuratore Generale chiede il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ritiene il ricorso infondato. Sul primo motivo, la Corte chiarisce che il riferimento al precedente specifico — che ha dato luogo alla contestazione di una recidiva confermata da entrambi i giudici di merito — va integrato con gli ulteriori elementi emergenti dalla sentenza impugnata.

Assume rilievo, in particolare, la cessione di un involucro di cocaina a un soggetto giunto appositamente presso l’abitazione dell’imputato, il rinvenimento all’interno della stessa di dodici grammi lordi di stupefacente e di una somma non giustificata. Dalla sentenza di primo grado emerge altresì l’elevato grado di purezza della cocaina, utile per il confezionamento di quarantacinque dosi, e la disponibilità di materiale per il confezionamento.

In tale contesto, la Corte reputa immune da censure la valutazione dei giudici di merito che, pur riqualificando i fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, hanno escluso la possibilità di prosciogliere il ricorrente ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La particolare tenuità del fatto non discende automaticamente dalla qualificazione attenuata della condotta.

Sul secondo motivo, la Corte richiama l’insegnamento secondo cui, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l’equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimarla (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018). Nella specie, la Corte territoriale ha considerato gli elementi positivi addotti dalla difesa, ma non li ha ritenuti prevalenti rispetto alla recidiva specifica confermata in appello, con giudizio insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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