Ricettazione: sequestro illegittimo se il reato presupposto non è individuato (Cass. pen. Sez. II n. 21201 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sola disponibilità di denaro o valori sproporzionati rispetto alle condizioni economiche e reddituali del soggetto, unita alla mancanza di giustificazione sulla provenienza, non è di per sé sufficiente a integrare il fumus dei delitti di ricettazione e di riciclaggio. È necessario un quid pluris, costituito da uno o più elementi che, singolarmente o unitariamente valutati, rendano concreta, seria e plausibile l’ipotesi che il bene provenga da un delitto o da una contravvenzione rientrante tra quelle richiamate dall’art. 648, comma 2, cod. pen. Nelle fasi embrionali delle indagini è comprensibile che il reato presupposto non sia individuato con precisione, ma occorre almeno indicare elementi sufficienti a ritenere altamente probabile la provenienza delittuosa. Il Tribunale del riesame non può colmare una motivazione del tutto carente, né formulare autonome ipotesi ricostruttive su un fatto diverso da quello contestato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro, ritenuta oggetto del delitto di ricettazione. Il denaro era stato trovato nella disponibilità dell’indagato, che lo portava addosso mentre si trovava a bordo della propria auto.

Investito dell’istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Trani ha confermato il provvedimento. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 648 cod. pen. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al fumus del reato. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza presenza delle parti.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione muove dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. II n. 10344 del 13.12.2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719. La sola disponibilità di denaro sproporzionato rispetto ai redditi, priva di giustificazione, non basta a fondare il fumus: quei dati di fatto non escludono che il bene sia di provenienza lecita, provenga da un illecito non penalmente rilevante o da una contravvenzione non rientrante tra quelle contemplate dall’art. 648, comma 2, cod. pen.

Ai fini dell’integrazione del fumus occorre dunque un quid pluris, idoneo a superare, con il minor grado di certezza proprio della fase cautelare, il dubbio sulla possibile provenienza lecita. Devono essere acquisiti uno o più elementi che rendano concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa, valutando tutte le circostanze del caso concreto in relazione alla natura e alla tipologia del bene.

Nel caso esame, né l’ordinanza del Tribunale né il provvedimento del G.i.p. hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Ancor prima della prova della provenienza, difetta l’individuazione stessa del reato presupposto: il capo d’imputazione provvisorio si limita a evocare denaro di sospetta provenienza “illecita”, espressione che può comprendere anche un mero illecito amministrativo o civile, o una contravvenzione non rientrante tra quelle richiamate.

Tale incertezza non viene rimossa dai provvedimenti cautelari, che elencano le anomalie nelle modalità di detenzione ma non chiariscono da quale delitto o contravvenzione il denaro deriverebbe. Pur comprensibile nelle fasi embrionali dell’indagine, resta necessario indicare almeno elementi sufficienti a ritenere altamente probabile la provenienza delittuosa o contravvenzionale del bene.

La motivazione risulta del tutto carente e, ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame non può integrarla quando sia mancante o priva di autonoma valutazione. Il Tribunale può confermare il provvedimento su una differente qualificazione giuridica, fermo il fatto storico contestato, ma non può porre a fondamento della decisione un fatto diverso, come chiarito da Sez. VI n. 16020 del 13.03.2019, Calanna, Rv. 275602, e Sez. VI n. 18767 del 18.02.2014, Giacchetto, Rv. 259679. Il ricorso è quindi accolto e si dispone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto di sequestro, con dissequestro e restituzione della somma all’avente diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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