Confisca obbligatoria del profitto nei reati tributari e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 11468 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, l’art. 12-bis, primo comma, prevede la confisca del profitto o del prezzo del reato come statuizione obbligatoria a contenuto predeterminato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, il giudice non dispone di alcuno spazio di valutazione o di discrezionalità. L’omessa applicazione della confisca integra violazione di legge e rende il provvedimento censurabile. Il giudice di legittimità non può disporre direttamente la confisca quando il relativo accertamento del profitto è riservato al merito; deve quindi annullare con rinvio.
Il Fatto
Con sentenza del 18 aprile 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato l’imputata responsabile del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso, quale legale rappresentante di una società, di versare le ritenute dovute quale sostituto d’imposta. L’importo risultava dalla dichiarazione annuale di sostituto d’imposta. Il Tribunale ha condannato la prevenuta alla pena di quattro mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, lamentando l’omessa disposizione della confisca del profitto del reato. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, trattandosi di statuizione obbligatoria, non rimessa ad alcuna valutazione discrezionale del giudice del merito. Ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio e l’irrogazione della confisca.
La Motivazione della Corte
La Sezione III penale ha ritenuto il ricorso fondato. Il fulcro del ragionamento è la natura della confisca prevista dall’art. 12-bis, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000. La norma stabilisce che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.
Da tale formulazione la Corte ha tratto la conclusione che si tratta di statuizione obbligatoria a contenuto predeterminato. In relazione ad essa non sussistono spazi di valutazione o di discrezionalità per il giudice della cognizione. Ne consegue che risulta indebita, per contrasto con la disposizione richiamata, l’omessa disposizione da parte del Tribunale della confisca del profitto del reato tributario ascritto all’imputata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente al punto concernente l’omessa applicazione della confisca del profitto. La Corte ha escluso di poter disporre direttamente la confisca ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., perché l’individuazione del profitto del reato costituisce accertamento precluso al giudice di legittimità. Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica, che provvederà a disporre la confisca una volta accertato il profitto.
Nota della Redazione
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