Nullità notifica decreto non inficia giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. 5 n. 11336 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di notifica all’imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato incardinatosi, su richiesta del procuratore speciale, su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza tra i decreti da cui promanano i relativi riti ai fini dell’art. 185 cod. proc. pen.. Il giudizio di primo grado resta insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l’esercizio dell’azione penale e la richiesta di rito alternativo, trovando il giudizio abbreviato titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale dell’imputato che, avendone la rappresentanza processuale, è abilitato non soltanto a formulare la richiesta, ma anche ad operare tutte le preliminari e presupposte valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato. In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all’imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, dovendo l’imputato ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per effetto della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.
Il ricorrente ha sostenuto che i due infruttuosi tentativi di notifica compiuti nel mese di agosto, periodo generalmente dedicato alle vacanze, erano insufficienti per affermare la sua irreperibilità e l’inidoneità del domicilio dichiarato nel verbale di identificazione, con conseguente nullità assoluta della notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in cui sia già stata pronunciata ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti in materia di assenza. Poiché l’imputato era stato dichiarato assente in primo grado con ordinanza del 9 novembre 2022, ossia in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il giudizio di appello doveva svolgersi secondo la disciplina previgente, che non prevedeva una dichiarazione di assenza in tale grado.
Nel merito, la Corte ha escluso la fondatezza della censura, affermando che il difetto di notifica all’imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi del giudizio abbreviato incardinatosi su richiesta del procuratore speciale. I due riti, pur promanando dall’esercizio dell’azione penale, non presentano una reciproca dipendenza ai fini dell’art. 185 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudizio di primo grado resta insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l’esercizio dell’azione penale e la richiesta di rito alternativo. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 11222 del 16/01/2019, secondo cui il giudizio abbreviato trova titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale, abilitato ad operare tutte le valutazioni e opzioni in luogo del rappresentato.
Con ulteriore argomentazione, la Corte ha precisato che, in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. quando la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non sussistendo dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, che deve ritenersi presente ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.. Tale principio è stato affermato da Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, che ha anche ritenuto irrilevante l’erronea indicazione dell’imputato come assente nella sentenza di primo grado.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 185 c.p.p. – Effetti della dichiarazione di nullità
- Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione