Prescrizione e sospensione per reati commessi tra 2017 e 2019 (Cass. pen. Sez. III n. 11461 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dettata dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguenza che al termine massimo di prescrizione va aggiunto il periodo di sospensione di un anno e sei mesi. Non è configurabile alcuna reviviscenza del regime previgente alla legge c.d. Orlando per effetto della successiva abrogazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen. ad opera della legge n. 134 del 2021. La disciplina sopravvenuta si applica ai soli reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Il vizio di omesso esame di memorie difensive è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito sia rimasto del tutto silente su un tema potenzialmente decisivo.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 09.05.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale provvedimento l’imputata ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 157 cod. pen., per omessa declaratoria di prescrizione. Secondo la tesi difensiva, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 159 cod. pen. avrebbe fatto rivivere, per i reati commessi tra il 2017 e il 2019, il regime della legge c.d. Cirielli, privo della causa di sospensione. Con il secondo motivo, in subordine, ha dedotto il vizio di motivazione per l’omessa valutazione di memorie difensive trasmesse via pec il 24.04.2024.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta attiene all’individuazione della normativa applicabile in tema di prescrizione per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Il reato è risalente al 28.12.2017, quando era in vigore l’art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che sospendeva il corso della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

La tesi della ricorrente si fonda sull’intervenuta sostituzione di tale norma ad opera della legge n. 3 del 2019 (c.d. legge Bonafede), a decorrere dal 1° gennaio 2020, e sulla successiva abrogazione per effetto della legge n. 134 del 2021, dalla quale deriverebbe una sorta di ultrattività della disciplina previgente. La Corte ricostruisce il quadro: la legge Bonafede aveva riformulato la sospensione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all’esecutività; la legge n. 134 del 2021 ha abrogato il comma 2 dell’art. 159 cod. pen. e introdotto l’art. 161-bis cod. pen., che fa cessare definitivamente la prescrizione con la sentenza di primo grado, prevedendo altresì, per i soli reati commessi dal 10 gennaio 2020, l’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.

Su tale diversa disciplina si era delineato un contrasto giurisprudenziale, che ha imposto la devoluzione alle Sezioni unite del quesito sulla persistente applicabilità del testo dell’art. 159 cod. pen. introdotto dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Secondo l’informazione provvisoria richiamata, le Sezioni unite hanno dato soluzione affermativa: per i reati commessi in tale arco temporale si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017; per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la legge n. 134 del 2021.

Trattandosi di reato commesso il 28.12.2017, trova dunque applicazione la legge Orlando. Al termine massimo di sei anni va aggiunto il periodo di sospensione di un anno e sei mesi, con scadenza del termine di prescrizione al 28.06.2025. Il ricorso è pertanto infondato sul primo motivo.

L’infondatezza del primo motivo determina logicamente quella della seconda doglianza. Il vizio di omesso esame di memorie non integra causa di nullità, non prevista dalla legge, ma può incidere sulla congruità della motivazione. Esso è deducibile solo se il giudice sia rimasto del tutto silente su un tema potenzialmente decisivo; evenienza non verificatasi, avendo la Corte d’appello implicitamente disatteso la memoria nel ritenere il reato non prescritto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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