Confisca obbligatoria nei reati tributari e omessa motivazione: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 5167 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero la confisca per equivalente, deve essere sempre disposta in caso di condanna o di applicazione concordata della pena, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. La sua omissione senza alcuna motivazione sulla concreta insussistenza dei presupposti integra violazione di legge ed è deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.. La misura ablativa può essere emessa anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza individuazione specifica dei beni da apprendere. Il giudice di legittimità non può disporla direttamente quando manchi l’accertamento dell’ammontare del profitto o del prezzo e della loro disponibilità: in tal caso l’annullamento consegue con rinvio al giudice di merito.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con sentenza resa nel novembre 2023, aveva condannato l’imputato, legale rappresentante di una società, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, commesso per gli anni di imposta 2017 e 2018, applicando le pene accessorie e la sospensione condizionale. Il giudice aveva però omesso di disporre la confisca del profitto del reato, corrispondente all’IVA evasa.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e il difetto di motivazione sul capo relativo alla confisca obbligatoria. Il ricorso ha posto la questione della necessità di disporre la misura ablativa anche senza un precedente sequestro e della possibilità di adottarla direttamente in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affrontato il profilo della legittimazione del Procuratore generale a impugnare. Poiché il Tribunale ha applicato una pena legale, la sentenza non era appellabile dal pubblico ministero: il ricorso è stato quindi qualificato come diretto, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., e non come ricorso per saltum, con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la questione dell’acquiescenza del Procuratore della Repubblica, rilevante ai sensi dell’art. 593-bis cod. proc. pen. solo in relazione alla possibilità di appello, nel caso oggettivamente esclusa.

Nel merito, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato la responsabilità ma aveva omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni costituenti il profitto o il prezzo dei delitti. La misura deve essere sempre disposta in caso di condanna ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 158/2015. La sua omissione, senza alcuna motivazione sulla concreta insussistenza dei relativi presupposti, integra la dedotta violazione di legge.

La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione può emettere il provvedimento ablatorio, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere. Nel testo sono richiamate, in tal senso, Sez. III n. 14969 del 30.01.2023, Maffeo; Sez. V n. 9738 del 02.12.2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. III n. 20776 del 06.03.2014, Hong, Rv. 259661.

La Corte ha poi escluso di poter disporre direttamente la misura. Poiché l’adozione della confisca omessa non può prescindere da accertamenti preliminari volti a calcolare l’ammontare del profitto o del prezzo dei reati e a verificare se sussistano le condizioni per la confisca diretta ovvero per quella per equivalente, nel caso di accertata mancanza, nella disponibilità del reo, del profitto o del prezzo, l’annullamento va disposto con rinvio. La sentenza è stata quindi annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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