Continuazione in executivis: il giudice deve esaminare i titoli e le deduzioni (Cass. pen. Sez. I n. 33083 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che decide sull’istanza di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. non può rigettarla con motivazione che ometta di indicare ed esaminare i titoli oggetto dell’istanza, i reati da essi giudicati, le pene inflitte e le deduzioni difensive. Il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione in executivis ha un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria; non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice. La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, con la conseguenza che la nullità derivante dalla sua inosservanza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse del condannato in relazione ai reati giudicati con dodici sentenze.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge per difetto assoluto della motivazione. Il provvedimento impugnato non indicava né esaminava i titoli oggetto dell’istanza, non considerava adeguatamente il documentato stato di tossicodipendenza, già ritenuto dalla Corte d’appello di Campobasso, giudice dell’esecuzione, indicativo della continuazione tra i fatti giudicati da sei sentenze, tra le quali quattro già unificate e comunque relative a un periodo nel quale erano stati commessi i reati giudicati con le ulteriori otto sentenze.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte premette che la questione di competenza, pur non sviluppata in una censura autonoma, va verificata d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di competenza inderogabile.

Dalla verifica del certificato penale emerge che, alla data dell’istanza, l’ultima sentenza irrevocabile è quella pronunciata dalla Corte d’appello di Bari, portante conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile in data successiva a quella della Corte d’appello di Campobasso indicata nell’istanza. Sussiste quindi la competenza del Tribunale di Foggia quale giudice dell’esecuzione.

Nel merito, il provvedimento impugnato, anche se letto unitamente all’istanza cui si riferisce, non riporta in modo intellegibile né per sintesi i dati relativi alle sentenze oggetto dell’istanza, ai reati da queste giudicati, alle date dei commessi reati e alle pene inflitte. Non contiene alcuna menzione né confutazione delle argomentazioni già svolte dalla Corte d’appello di Campobasso in merito al valore unificante attribuito all’accertato stato di tossicodipendenza tra una parte dei reati.

La Corte censura inoltre l’affermazione secondo cui spetterebbe all’istante fornire una prova rigorosa dell’unico disegno criminoso. È sufficiente l’allegazione di elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta: il condannato ha un mero interesse all’allegazione, non un onere giuridico, con la conseguenza che la mancata allegazione non può essere valorizzata negativamente dal giudice.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame dell’istanza, acquisendo i titoli, vagliando le deduzioni difensive e confrontandosi con le determinazioni già assunte dalla Corte d’appello di Campobasso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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