Confisca, opposizione al rigetto della revoca e nullità per mancato contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 7719 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca, l’opposizione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di revoca, emessa all’esito di udienza camerale anziché de plano, deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La decisione di non fissare l’udienza camerale è contraria alla legge processuale e integra causa di nullità del provvedimento successivamente emesso. Tale patologia non è sanata dalla trattazione in contraddittorio della prima fase, poiché la garanzia va assicurata nella sede processuale propria, cioè nel giudizio conseguente alla proposizione dell’opposizione. L’opposizione in sede esecutiva non ha natura di impugnazione, ma di istanza diretta al medesimo giudice per introdurre il contraddittorio e ottenere una decisione più meditata, a garanzia della doppia valutazione nel merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 24 ottobre 2024, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’opposizione proposta avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 17 settembre 2024, aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta all’esito del giudizio di cognizione su beni di proprietà dell’istante. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che il rimedio dell’opposizione non potesse aver luogo quando, come nel caso di specie, l’originario provvedimento fosse stato reso nel contraddittorio anziché de plano.

Avverso tale ordinanza l’interessata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione della legge processuale per avere la Corte di appello affermato un principio contrario alla previsione normativa che impone la trattazione in contraddittorio del giudizio di opposizione anche quando la prima fase sia stata erroneamente celebrata nelle stesse forme. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha accolto il ricorso, richiamando il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca, l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito di udienza camerale, anziché de plano, deve essere decisa, a pena di nullità assoluta, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (in tal senso Sez. I n. 15636 del 24.01.2013).

La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell’opposizione in udienza camerale è, dunque, contraria alla legge processuale e integra causa di nullità del provvedimento successivamente emesso. Tale patologia, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, non può intendersi sanata dalla trattazione del contraddittorio della prima fase, garanzia che va assicurata a tutte le parti coinvolte nella sede processuale propria, cioè nell’ambito del giudizio conseguente alla proposizione dell’opposizione, deputato alla delibazione delle questioni di fatto e di diritto articolate dall’opponente.

Nello stesso senso la Corte richiama il principio per cui la garanzia dell’opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo sia stato disposto all’esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. I n. 52058 del 10.06.2014). È richiamata altresì la massima delle Sezioni Unite n. 3026 del 28.11.2001, dep. 2002, secondo cui l’opposizione in sede esecutiva non ha in sé natura di impugnazione, consistendo in un’istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di introdurre il contraddittorio tra le parti e ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico.

L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione perché fissi, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., l’udienza camerale nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l’opposizione avverso il provvedimento reso ex art. 676 cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato in concreto emesso a seguito di udienza camerale partecipata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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