Misure alternative: il giudizio prognostico va ancorato a dati fattuali certi (Cass. pen. Sez. I n. 7718 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico richiesto per la concessione di una misura alternativa alla detenzione non può fondarsi sulla sola tipologia e gravità dei reati commessi, né sulla mera assenza di indicazioni negative, ma esige che risultino elementi positivi idonei a sostenere una valutazione favorevole della prova e l’assenza del pericolo di recidiva. Il giudice deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare se vi siano sintomi di positiva evoluzione della personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale. L’esclusione di un processo già avviato di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione deve avvenire mediante motivazione ancorata a dati fattuali obiettivamente certi e non a formule assertive, sì che l’ordinanza che ometta riferimenti temporali sui precedenti penali e non si confronti con la relazione trattamentale versata in atti è affetta da vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di un condannato in espiazione di pena detentiva. A fondamento del diniego il Tribunale aveva addotto il percorso criminale desumibile dalle condanne pregresse e la necessità di un ulteriore periodo di osservazione, ritenendo persistente la pericolosità sociale del condannato.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione. La difesa ha valorizzato il comportamento intramurario esemplare, l’assenza di carichi pendenti, il superamento della metà della pena e la documentata opportunità lavorativa. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola per cui, ai fini dell’accesso alle misure alternative, non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi di pena e l’insussistenza di reati ostativi. Occorre invece che emergano elementi positivi, capaci di sostenere un giudizio prognostico favorevole alla prova e di escludere il pericolo di recidiva.
Tale valutazione va inquadrata nel principio per cui l’opportunità del trattamento alternativo presuppone un serio processo di revisione critica del passato e di risocializzazione, che può essere motivatamente escluso solo attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice non può prescindere dalla tipologia e gravità dei reati, ma deve avere soprattutto riguardo al comportamento successivo alla condanna, per verificare i sintomi di positiva evoluzione della personalità (Sez. I n. 20469 del 23.04.2014; Sez. I n. 17021 del 09.01.2015). Richiama altresì il principio per cui l’attività lavorativa non costituisce, se mancante, condizione ostativa all’applicabilità della misura (Sez. I n. 5076 del 21.09.1999; Sez. I n. 16541 del 10.12.2018).
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha fondato il giudizio prognostico negativo sul percorso criminale desumibile dalle condanne, senza però indicare riferimenti temporali sui precedenti penali e senza confrontarsi con la relazione di sintesi versata in atti, che l’ordinanza non cita, limitandosi a dare atto del corretto comportamento intramurario.
Queste carenze e contraddizioni motivazionali hanno imposto l’annullamento dell’ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, rispettoso dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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