Reato continuato: aumento distinto per i reati satellite e limiti della rideterminazione (Cass. pen. Sez. V n. 8912 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a fissare la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e dell’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La declaratoria di incostituzionalità che abbia investito la sola pena detentiva minima non abilita il giudice dell’esecuzione a rideterminare anche la pena pecuniaria, che resta estranea all’intervento.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e il condannato hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente per i reati satellite legati dal vincolo della continuazione.
L’istanza di rideterminazione si fondava sulla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il condannato censurava l’aumento onnicomprensivo applicato senza considerare gravità e caratteristiche di ciascun reato; il Procuratore rilevava che l’ordinanza aveva rideterminato anche la pena pecuniaria, pur non investita dalla pronuncia della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite Pizzone (Sez. U n. 47127 del 24.06.2021): nel determinare la pena complessiva per il reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, così consentendo il controllo sull’uso del potere discrezionale nel rispetto dell’art. 81 cod. pen. e della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost.
Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti di legge e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato.
Nel caso concreto il Tribunale si è limitato a indicare l’incremento complessivo per i reati satellite, senza specificare le ragioni rispetto a ciascuno di essi, se non con il generico richiamo ai parametri dell’art. 133 cod. pen.: la motivazione è quindi insufficiente e il motivo del condannato è fondato.
È parimenti fondato il motivo del Procuratore. Il giudice dell’esecuzione ha quantificato l’aumento anche in euro 3.000 di multa, ma la declaratoria di incostituzionalità ha investito soltanto la pena detentiva stabilita dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non anche quella pecuniaria. Quest’ultima non poteva dunque costituire oggetto dell’intervento: la pena così determinata è illegale. All’accoglimento dei ricorsi segue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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