Riesame cautelare, ruolo apicale irrilevante ai fini della misura (Cass. pen. Sez. V n. 27625 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari, alla Corte di cassazione non spetta il diretto apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, ma la verifica che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Il controllo è circoscritto alla sussistenza delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti. Ne consegue che, in fase cautelare, la specificazione della qualifica associativa, di mero partecipe o di esponente apicale, non produce ricadute sul regime applicabile. La prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale resta inibita al giudice di legittimità in assenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di associazione mafiosa con ruolo apicale, di plurime tentate estorsioni aggravate anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e di intestazione fittizia di un’autovettura, escludendo la sola aggravante mafiosa in relazione a quest’ultimo capo. Avverso tale ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e processuale, vizi della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla qualifica apicale, ai reati-fine e alle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del giudizio cautelare, ove la pronuncia non si fonda su prove, ma su indizi, e tende all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Da ciò deriva la delimitazione del sindacato di legittimità, che ha a oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non il complesso degli elementi indiziari. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 (Audino), la Corte ribadisce che il controllo si risolve nella verifica delle ragioni giuridicamente significative poste a base del provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti.

Su questa premessa cade il primo motivo, che censurava la mancata dimostrazione del ruolo apicale dell’indagato. La Corte osserva che, in sede cautelare, la specificazione della qualifica, di mero partecipe o di esponente apicale, non produce ricadute sul regime applicabile: la doglianza risulta quindi priva di interesse. Nel merito, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono state ritenute inequivocabili circa l’inserimento dell’indagato nel contesto associativo e la gestione della cassa, con distinzione netta tra l’attività di gestione della contabilità e la materiale detenzione del fondo comune. La diversa lettura difensiva dell’episodio resta confinata nell’inammissibile prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.

Riguardo ai reati-fine, la Corte rileva che l’ordinanza ha analiticamente ricostruito le condotte, citando le fonti e descrivendo l’attività concreta delle richieste estorsive. Le intercettazioni e le dichiarazioni delle persone offese confermano il coinvolgimento diretto dell’indagato, che avrebbe formulato personalmente le richieste e monitorato l’andamento delle attività estorsive. Sul punto dei colloqui captati, richiamando le Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015 (Sebbar) e Sez. V n. 50589 del 30.09.2013, la Corte ricorda che l’interpretazione delle conversazioni costituisce questione di fatto, sindacabile solo in presenza di un travisamento oggettivo e determinante.

La Corte affronta poi la questione delle minacce indirette, richiamando l’orientamento sull’idoneità delle richieste rivolte a terzi capaci di influenzare la volontà della vittima, nonché la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del teste de relato, ove dettagliate, provenienti da soggetto attendibile e prive di intenti calunniatori. Quanto all’episodio estorsivo relativo all’imprenditore balneare, il coinvolgimento si trae dalla registrazione nella quale l’indagato viene indicato dall’emissario come mandante del proposito estorsivo, a prescindere dal pagamento del pasto.

Il quarto motivo, attinente alle esigenze cautelari, è dichiarato manifestamente infondato. Il principio di proporzionalità impone una costante verifica della perdurante idoneità della misura, ma l’ordinanza si è misurata con le deduzioni difensive ed ha escluso la rappresentazione di concreti elementi idonei a superare la duplice presunzione legale di cui all’art. 275 cod. proc. pen. Nel caso di specie, venendo in considerazione il reato associativo e i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, la condizione detentiva non determina la cessazione automatica della partecipazione al sodalizio. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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