Continuazione: necessaria la prova di un unico disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 1328 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione richiede una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita, dovendosi accertare che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare la presenza di uno solo di tali indici ove i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Il vizio di motivazione per omessa risposta alle argomentazioni difensive è deducibile in cassazione solo quando gli elementi trascurati abbiano chiaro carattere di decisività. L’assenza di prova di un disegno unitario, in presenza di una cesura temporale significativa, comporta il rigetto dell’istanza, gravando sulla difesa l’onere di dimostrare elementi positivi contrari.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con due distinte sentenze di condanna: la prima emessa per fatti commessi tra il 1987 e il 1990, la seconda per un reato commesso nel 1998.
Il ricorrente lamentava che la valutazione della Corte si fosse limitata al dato cronologico e alla intervenuta assoluzione dalla ipotesi associativa, senza considerare la connessione soggettiva derivante dalla partecipazione di più soggetti a entrambi i procedimenti, né la circostanza che un periodo di carcerazione intermedio non avrebbe interrotto la programmazione unitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, Gargiulo, secondo cui la continuazione esige una verifica approfondita di concreti indicatori e la prova che i reati successivi fossero stati programmati già al momento del primo, non essendo sufficiente la presenza di un singolo indice se le successive condotte risultino frutto di determinazione estemporanea.
Quanto alla dedotta mancata valutazione delle argomentazioni difensive, la Corte ha precisato che tale vizio è utilmente deducibile solo nell’ipotesi in cui gli elementi trascurati abbiano chiaro carattere di decisività, tale che la loro valutazione avrebbe condotto a una diversa decisione.
Nel caso di specie, nessuno degli elementi evidenziati dal ricorrente presentava tale carattere. Al contrario, essi risultavano dimostrativi di una scelta di vita deviante piuttosto che dell’esistenza di un unico disegno criminoso. Anche il dato della carcerazione intermedia è stato valutato come elemento che milita per escludere il vincolo, in assenza di elementi positivi contrari, il cui onere dimostrativo incombeva sulla difesa.
La Corte ha concluso che l’argomento fondante del provvedimento impugnato — la mancanza di prova, in presenza di una rilevante cesura temporale, che già nel 1990 l’istante avesse programmato il reato commesso nel 1998 — rimaneva intonso, non essendo stato scalfito da alcuna affermazione difensiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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