Impugnazione della confisca da parte degli eredi dell’imputato deceduto (Cass. pen. Sez. 3 n. 282 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della relativa causa nel dispositivo. L’estinzione del reato per morte del reo preclude ogni pronuncia di merito, incluso il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., poiché il rapporto processuale risulta esaurito. La sopravvenienza dell’evento morte rispetto alla sentenza di condanna non consente alla Corte di legittimità di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l’art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato; conseguentemente, la confisca disposta con la sentenza di merito deve essere revocata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo nei confronti dell’imputato, quale legale rappresentante di una società, per il delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, per l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2016. La condanna comportava l’applicazione delle pene accessorie previste dall’art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e la statuizione di confisca ex art. 12-bis del medesimo decreto delle somme nella disponibilità dell’imputato fino alla concorrenza dell’importo dovuto.

Avverso la sentenza d’appello, il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000. Con il secondo motivo si doleva della conferma della confisca, negando che la società avesse conseguito un profitto dal reato. Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore trasmetteva il certificato di morte dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il rapporto processuale risulta infatti esaurito, con la conseguente preclusione di ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l’estinzione del reato per morte del reo comporta l’annullamento della sentenza con enunciazione della relativa causa nel dispositivo.

Quanto alla statuizione sulla confisca disposta in primo grado e confermata in appello, la Corte ha escluso che la morte dell’imputato sopravvenuta alla condanna consenta di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca. L’art. 578-bis cod. proc. pen., infatti, non contempla tale specifica causa di estinzione del reato, limitandosi a disciplinare le ipotesi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione. Il decesso del reo, pertanto, non rientra nel novero delle cause che legittimano una pronuncia nel merito limitatamente alle statuizioni patrimoniali.

Da ciò discende che la confisca, non essendo più sostenuta da una pronuncia di condanna definitiva, deve essere revocata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato e ha revocato la confisca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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