Archiviazione post legge 103/2017: ricorso per cassazione irrituale e conversione in reclamo (Cass. pen. Sez. 5 n. 6728 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge n. 103/2017 non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma è soggetta esclusivamente al reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., come delineati dall’art. 410-bis cod. proc. pen.. L’impugnazione proposta avverso un provvedimento non ricorribile, non versandosi in ipotesi di abnormità, deve essere riqualificata dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conversione del gravame nel mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento e trasmissione degli atti al giudice competente.
Il Fatto
A seguito dell’archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione in procedimento contro ignoti, la persona offesa proponeva opposizione. Il G.I.P. rigettava l’opposizione e confermava l’archiviazione, dopo che un precedente decreto di archiviazione del medesimo ufficio era stato annullato in sede di reclamo.
La persona offesa ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione, deducendo la violazione degli artt. 4 e 6 del Protocollo n. 7 Cedu e degli artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 117, comma 1, Cost., e lamentando la nullità del provvedimento per essersi pronunciato, per la seconda volta sulla medesima fattispecie, lo stesso giudice persona fisica.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva come il ricorso dia atto del mutato quadro normativo introdotto dalla legge n. 103/2017, che ha ridefinito i mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti di archiviazione. In base alla nuova disciplina, l’impugnazione è limitata ai casi di violazione del contraddittorio declinati dal combinato disposto dell’art. 410-bis cod. proc. pen. e dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ed è esperibile esclusivamente tramite reclamo, con conseguente preclusione del ricorso per cassazione.
Il provvedimento impugnato, non integrando l’ipotesi del provvedimento abnorme, non è affetto da abnormità né strutturale né funzionale: non si tratta, infatti, di un atto che si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale né che determina una stasi del procedimento, essendo l’indagine preliminare suscettibile di riapertura ex art. 414 cod. proc. pen..
La Corte qualifica quindi l’impugnazione come irrituale, in quanto mezzo non più previsto dall’ordinamento per il provvedimento in questione. L’esito decisorio non può che essere la conversione del gravame in reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, in conformità al principio di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
Richiamando il principio nomofilattico delle Sezioni Unite “Bonaventura”, la Corte afferma che, quando un provvedimento è impugnato con un mezzo diverso da quello prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e la sussistenza della voluntas impugnationis, ossia l’intento di sottoporre l’atto a sindacato giurisdizionale, trasmettendo poi gli atti al giudice competente. Non è invece richiesto un esame nel merito volto ad accertare quale mezzo la parte avrebbe voluto effettivamente esperire.
La Corte sottolinea, infine, che il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione non può consentire di derogare alle norme che regolano i diversi tipi di gravame. L’impugnazione proposta dalla persona offesa è stata pertanto qualificata come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, che dovrà esaminarla secondo la disciplina propria di tale mezzo, impregiudicata ogni questione di ammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 410-bis c.p.p. – Nullità del provvedimento di archiviazione
- Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali