Confisca per equivalente e profitto della truffa per contributi pubblici (Cass. pen. Sez. II n. 27396 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. ovvero dell’art. 316-ter cod. pen. non rileva ai fini della cautela reale, poiché entrambe le disposizioni incriminatrici consentono la confisca del profitto del reato, l’una ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. e l’altra ai sensi dell’art. 322-quater cod. pen. Il Tribunale del riesame, chiamato a decidere su un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è titolare di poteri istruttori e, salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l’ammontare del profitto, non può disporre accertamenti contabili o tecnici per verificare il rispetto del principio di proporzionalità. Il destinatario del sequestro che invoca la riduzione della garanzia può presentare istanza al pubblico ministero e, avverso il rigetto del giudice per le indagini preliminari, proporre appello cautelare.

Il Fatto

Il Tribunale di Foggia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 19 dicembre 2025. Oggetto del vincolo sono somme di denaro, quote societarie e immobili riconducibili al ricorrente, valutati in euro 150 mila e ritenuti profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Secondo l’accusa, il ricorrente avrebbe ottenuto, per mezzo di una società della quale era legale rappresentante, un contributo non dovuto ai sensi del decreto legge n. 73/2021, contabilizzando una sopravvenienza passiva di un milione di euro ritenuta non giustificata. Avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il ricorrente aveva sostenuto che la mancanza agli atti della domanda di sovvenzione impedisse di configurare l’art. 640-bis cod. pen. anziché l’art. 316-ter cod. pen. Il Collegio osserva che la questione non rileva in questa sede: entrambe le disposizioni consentono la confisca, anche per equivalente, del profitto, cosicché la diversa qualificazione non incide sulla legittimità della cautela reale.

Sul secondo profilo del primo motivo, la Corte rileva che la stessa produzione documentale allegata al ricorso conferma la tesi accusatoria: il ricorrente aveva indicato nel bilancio di esercizio 2020 la sopravvenienza passiva, confrontandola con il bilancio 2019 che non la prevedeva, esattamente nei termini richiesti dalla norma che aveva consentito di ottenere il contributo, altrimenti non erogabile. La circostanza risulta verificatasi e non contestata.

La terza argomentazione, relativa alla causale della voce di bilancio e alla sussistenza del dolo, inerisce invece al merito ed è diretta a censurare un presunto vizio motivazionale, non deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.. Il Tribunale aveva ampiamente spiegato, ricostruendo l’excursus del procedimento amministrativo avviato fin dal 2007, le ragioni per le quali quell’indicazione doveva essere interpretata come truffaldina, senza che le ripetute negazioni regionali avessero mai provocato variazioni nei bilanci precedenti al decreto n. 73/2021.

Quanto al secondo motivo, anch’esso volto a criticare la motivazione sul periculum in mora sotto le spoglie della violazione di legge, l’ordinanza aveva evidenziato la progressione della condotta: all’indomani della percezione del contributo, il ricorrente aveva stornato tutto il denaro verso sé stesso e verso terzi, senza valida giustificazione, nel tentativo di disperdere il profitto illecito. Il Tribunale ha inoltre specificamente motivato sulla proporzione tra il valore degli immobili e l’entità del profitto, ritenuta pressoché equivalente.

La Corte afferma quindi che, in tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale del riesame non è titolare di poteri istruttori e, salvi i casi di manifesta sproporzione, non può disporre accertamenti contabili o tecnici sulla proporzionalità. Richiama sul punto Sez. III n. 37195 del 09.10.2025, Lanzani, Rv. 288699-01 e Sez. II n. 36464 del 21.07.2015, Armeli, Rv. 265057-01. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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