Minaccia continuativa integra violenza o minaccia a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 6 n. 10772 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi, fermato da pubblici ufficiali, prospetti la presentazione di una denuncia non integra di per sé il reato di cui all’art. 336 cod. pen., potendo costituire espressione di una mera reazione difensiva o di una protesta risentita. Tuttavia, quando tale prospettazione sia accompagnata da espressioni idonee a paventare conseguenze negative sul piano personale o professionale, la condotta complessiva deve essere valutata nella sua globalità e non in modo frammentario, potendo assumere una chiara carica minatoria. In tal caso, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 336 cod. pen., trattandosi di reato di mera condotta, assistito da dolo specifico, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi coazione idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale, anche se posta in essere anteriormente all’inizio di esecuzione dell’atto d’ufficio.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 20 marzo 2023, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 336 cod. pen., confermata dalla Corte di appello di Napoli il 13 dicembre 2024. L’imputato era stato fermato dai Carabinieri alla guida di un motociclo immatricolato all’estero e, nel momento in cui gli veniva comunicata la necessità di elevare il verbale di contravvenzione, inveiva contro i militi pronunciando frasi quali “io vi denuncio” e “pagherete per quello che mi state facendo”.
Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 336 cod. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che le frasi proferite fossero espressione di una reazione scomposta e oggettivamente priva di efficacia intimidatoria.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze del ricorrente. La Corte ha premesso che la prospettazione di denunciare taluno all’autorità giudiziaria non costituisce di per sé minaccia, né assume contenuto oltraggioso, se rimane nei limiti di una protesta espressa in termini civili, sebbene risentiti (Sez. 6, n. 4826 del 16/03/1998; Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015). Tale principio, però, non è stato ritenuto pertinente alla fattispecie concreta, caratterizzata da una condotta non limitata alla semplice prefigurazione di una denuncia.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che l’imputato, alla frase “io vi denuncio”, ripetuta per due volte, aveva fatto seguire l’ulteriore espressione “pagherete per quello che mi state facendo”. Tale sequenza, valutata nella sua complessità e non in modo frammentario o atomistico, è stata ritenuta espressiva di una evidente e chiara carica minatoria, finalizzata a intimidire e condizionare il lecito modus operandi dei militari accertatori, paventando conseguenze negative sul piano personale e professionale.
La Corte ha precisato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si versa nell’ipotesi di cui all’art. 336 cod. pen. quando la violenza o la minaccia è posta in essere per costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio, anche anteriormente all’inizio di esecuzione (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014; Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018). Per la integrazione del reato, qualificato come di mera condotta assistita da dolo specifico, è sufficiente qualsiasi coazione idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4909 del 14/12/2024).
La natura minatoria della condotta complessiva e la sua strumentalità all’impedimento di un doveroso atto di ufficio hanno pertanto escluso sia l’errore di qualificazione giuridica sia il dedotto vizio di motivazione, essendo la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito logica e congrua rispetto al dato probatorio acquisito. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.