Presunzione cautelare nel narcotraffico associato e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. IV n. 27399 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive disposte per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4 della legge n. 47/2015, pone una doppia presunzione relativa avente a oggetto tanto la sussistenza delle esigenze cautelari quanto l’adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi specifici. Il giudice della cautela non può fondare il giudizio di adeguatezza della misura meno afflittiva su dati generici, quali la composizione del sodalizio o il richiamo a un “ruolo specifico” privo di contenuto esplicativo, né su un periodo di osservazione di soli due mesi. Il fattore temporale assume rilievo, ai fini della prova contraria, solo se di notevole consistenza e purché l’ordinanza motivi specificamente sulla sua incidenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelare, rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica e confermava gli arresti domiciliari applicati a un indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, in luogo della custodia in carcere. Il Collegio riconosceva la gravità indiziaria e l’astratta proporzione della misura di massimo rigore, ma riteneva sufficiente la misura meno afflittiva valorizzando la composizione del sodalizio, formato da soggetti legati da vincoli familiari, lo “specifico ruolo” dell’indagato e l’assenza di violazioni delle prescrizioni nel periodo successivo all’applicazione.
La Procura ricorreva per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che il Tribunale non aveva spiegato quali caratteristiche del gruppo potessero superare la presunzione relativa e che la valutazione sul rispetto delle prescrizioni si fondava su un arco temporale di appena due mesi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e ribadisce che, per i titoli di reato richiamati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera una doppia presunzione, sia pure relativa, che investe tanto le esigenze cautelari quanto l’adeguatezza della custodia in carcere. Il suo superamento richiede elementi che dimostrino, alternativamente, l’insussistenza delle esigenze o la possibilità di soddisfarle con misure meno gravose.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la presunzione speciale prevale sulle disposizioni generali dell’art. 274 cod. proc. pen., consentendo di ritenere sussistenti, salvo prova contraria, anche i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, come affermato da Sez. V n. 4950 del 2021. Quanto al fattore temporale, si richiama Sez. VI n. 53028 del 2017: il tempo trascorso rileva solo se di notevole consistenza, con obbligo per l’ordinanza di motivare specificamente sulla sua incidenza.
La prognosi di pericolosità non va rapportata alla sola perdurante operatività del sodalizio o alla data dell’ultimo reato-fine, ma alla possibile commissione di delitti espressivi della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali, secondo Sez. III n. 16357 del 2021, Sez. IV n. 3966 del 2021 e Sez. II n. 19341 del 2018. Ne deriva la necessità di una valutazione complessiva dei caratteri concreti del fenomeno associativo e del grado di inserimento dell’indagato.
Nel caso esaminato, l’ordinanza non sviluppa una verifica effettiva dell’attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale si limita a valorizzare la composizione del gruppo quale “famiglia allargata”, senza chiarire come tale dato possa vincere il regime presuntivo, e il richiamo allo “specifico ruolo” resta privo di contenuto esplicativo. L’indagato, peraltro, non appartiene al nucleo familiare valorizzato. La Corte annulla quindi con rinvio al Tribunale di Catania, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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