Mafia e metodo intimidatorio: prova del sodalizio e aggravante (Cass. pen. Sez. VI n. 8915 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del delitto di associazione di tipo mafioso esige la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, di una struttura stabile e organizzata, dotata di una forza di intimidazione diffusa e riconosciuta nel territorio, nonché della convergente volontà dei partecipi di usare il metodo mafioso per il controllo di attività economiche e l’accumulazione di proventi illeciti. La fama criminale dei singoli soggetti e la reciproca frequentazione non suppliscono al difetto di prova della capacità di sopraffazione del sodalizio. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. richiede la dimostrazione dell’utilizzo deliberato e condiviso di metodi intimidatori mafiosi, non essendo sufficiente che gli episodi criminosi siano ascrivibili alla caratura criminale di singoli imputati. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio quando la motivazione di merito sia congrua e immune da vizi logici.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Matera, aveva assolto gli imputati dal delitto associativo di cui al capo A) perché il fatto non sussiste ed escluso, per tutte le imputazioni, l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., rideterminando le pene. Aveva inoltre confermato il giudizio di colpevolezza per i plurimi reati fine di estorsione, tentato omicidio, lesioni, violenza privata, trasferimento fraudolento di valori e detenzione di stupefacenti.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Potenza, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’assoluzione per il capo A) e all’esclusione dell’aggravante mafiosa. Hanno proposto distinti ricorsi anche i difensori degli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso del Procuratore generale. Il Collegio osserva che la Corte territoriale ha proceduto a una puntuale ricostruzione probatoria, sulla base degli esiti dell’attività investigativa, delle conversazioni intercettate e delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, e ha ritenuto con apparato argomentativo concludente che non fosse raggiunta la prova della sussistenza di una struttura organizzativa di stampo mafioso, operante in scala territorialmente circostanziata.
Secondo il Collegio, il ricorrente tende a proporre una rivisitazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle soluzioni di merito, le cui spiegazioni appaiono sorrette da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso del Procuratore generale è pertanto rigettato.
Quanto ai motivi in rito degli imputati, la Corte li ritiene tutti infondati. Sulla lista testi inviata a mezzo PEC, si afferma che la discovery disciplinata dall’art. 468 cod. proc. pen. può avvenire anche con mezzi adeguati all’evoluzione tecnologica, purché vi sia corretta e completa ricezione, gravando sul mittente l’onere di assicurarsi della ricezione: la trasmissione irregolare non è causa di nullità se non produce concreto pregiudizio al diritto di difesa. Sul preteso vizio della camera di consiglio, si ribadisce che la violazione del segreto conseguente alla partecipazione di persone illegittimamente ammesse non è sanzionata da nullità né incide sulla capacità del giudice.
Sulla separazione delle posizioni, la Corte richiama gli artt. 17 e 18 cod. proc. pen. e rileva che i provvedimenti ordinatori, se non abnormi, sono di regola inoppugnabili; nella specie il riascolto delle arringhe e il diritto alle dichiarazioni spontanee erano stati salvaguardati. Sull’inutilizzabilità dei file audio registrati dalla persona offesa, si afferma che le conversazioni registrate clandestinamente fra presenti costituiscono prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., come tale utilizzabile.
Nel merito, la Corte conferma la responsabilità degli imputati per i singoli capi, rilevando che i motivi propongono una inammissibile rivisitazione delle prove. Accoglie invece un profilo specifico: il delitto di violenza privata di cui al capo V), per l’intervenuta assoluzione in appello di un coimputato che fa venir meno la procedibilità d’ufficio ex artt. 610 e 339 cod. pen., è improcedibile per mancanza della condizione di procedibilità; da qui l’annullamento senza rinvio sul punto, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Salerno per la rideterminazione della pena.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 339 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 610 c.p. – Violenza privata
- Art. 17 c.p.p. – Riunione di processi
- Art. 18 c.p.p. – Separazione di processi
- Art. 234 c.p.p. – Prova documentale
- Art. 468 c.p.p. – Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici