Revoca della sospensione condizionale e secondo beneficio concesso per errore (Cass. pen. Sez. I n. 27531 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., quando il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva. La deroga prevista dall’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., fatta salva dalla stessa norma, presuppone un favorevole giudizio prognostico operato dal giudice della seconda condanna alla luce di tutti i dati esistenti, e in particolare che vi siano solo condanne a pena sospesa. Non può quindi invocarsi quella deroga quando il secondo beneficio sia stato concesso sul presupposto erroneo della formale incensuratezza del condannato, ignorando l’esistenza di una precedente condanna.

Il Fatto

Un condannato proponeva istanza di revoca provvisoria del beneficio della sospensione condizionale concesso con due sentenze di merito, la prima emessa nel 2016 dal Tribunale di Matera e resa irrevocabile nel novembre 2016, la seconda emessa nel 2018 dal Tribunale di Tivoli e resa irrevocabile nell’aprile 2018. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera aveva disposto la revoca in via provvisoria con ordine di esecuzione, sulla base di ulteriori condanne.

Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. L’interessato ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione degli artt. 168 e 164 cod. pen. e lamentando che il giudice avesse applicato la revoca in modo automatico, senza valutare le eccezioni dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il rapporto tra la revoca di diritto disciplinata dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e la deroga contenuta nell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., espressamente fatta salva dalla prima disposizione. Il nodo è capire se quella deroga operi anche quando il secondo beneficio sia stato concesso in assenza dei presupposti di legge.

Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che la revoca della prima sospensione era stata disposta per la commissione di altro delitto entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Tivoli; analogamente, la revoca della seconda sospensione era stata disposta per altra condanna successiva. La Corte conferma l’esattezza sostanziale del presupposto e ritiene corretta l’applicazione della norma.

Il richiamo del ricorrente all’art. 164 cod. pen. e all’art. 163 cod. pen. è giudicato inconferente. Il Tribunale di Tivoli aveva concesso il beneficio non sul presupposto di una condanna che, cumulata alla precedente, non superasse i limiti dell’art. 163, ma sull’erroneo presupposto della formale incensuratezza dell’interessato. La deroga dell’ultimo comma dell’art. 164 presuppone invece un favorevole giudizio prognostico compiuto su tutti i dati esistenti, che nella specie era del tutto mancato.

La Corte richiama inoltre il principio di diritto espresso da Cass., Sez. 1, n. 15535/2020, secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa costituisce titolo per la revoca della sospensione concessa con una condanna precedente solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di una ulteriore condanna, non operando in tal caso la disposizione dell’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., che presuppone l’esistenza di sole condanne a pena sospesa. Il ricorso è dunque infondato e segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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