Conflitto di competenza tra confisca penale e prevenzione: prevale il G.i.p. (Cass. pen. Sez. I n. 12221 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la confisca disposta in sede penale diviene definitiva prima della confisca di prevenzione, la competenza a provvedere sulla gestione dei beni e sull’accertamento dei crediti dei terzi anteriori al sequestro spetta al giudice penale, ai sensi dell’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Il principio della perpetuatio iurisdictionis, non espressamente previsto nel processo penale e in quello di prevenzione, non opera in senso ostativo: l’attribuzione di competenza non è irrevocabile quanto alla fase di gestione dei beni sequestrati e confiscati. La mancata fissazione dell’udienza di verifica dei crediti entro i termini di legge non incide sulla determinazione della competenza, poiché il tribunale della prevenzione avrebbe comunque dovuto rilevare la sopravvenuta definitività della confisca penale e adottare il decreto di cui all’art. 30, comma 3.

Il Fatto

Il difensore di un soggetto destinatario di un procedimento di prevenzione chiede la risoluzione del conflitto insorto tra il G.i.p. del Tribunale di Napoli e il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione. Entrambe le autorità avevano ricusato la propria competenza in ordine all’accertamento dei crediti dei terzi anteriori al sequestro sui beni di una società.

Con decreto del 10.1.2020 era stata disposta la confisca di prevenzione delle quote sociali, poi annullata con rinvio dalla Cassazione nel 2023. Sul medesimo patrimonio era intervenuto anche un sequestro preventivo del G.i.p. e, successivamente, una confisca in sede penale divenuta definitiva nel maggio 2024. Ricevuta la relazione dell’amministratore giudiziario con il rendiconto, il Tribunale della prevenzione aveva dichiarato, ex art. 30, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che la confisca era già stata eseguita in sede penale e trasmesso gli atti al G.i.p.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011 afferma l’autonomia tra procedimento di prevenzione e processo penale, mentre l’art. 30 ne riconosce espressamente la possibile coesistenza patrimoniale. Quando la definitività della confisca interviene prima in sede penale e poi in sede di prevenzione, l’art. 30, comma 3, impone al tribunale, con procedimento di prevenzione ancora in corso, di dichiarare con decreto che la confisca è già stata eseguita in sede penale.

Il G.i.p. ricorrente sosteneva che la competenza si fosse radicata in capo al Tribunale della prevenzione per effetto dell’art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011, che impone la fissazione dell’udienza di verifica dei crediti dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado. Poiché al momento della relazione dell’amministratore la confisca penale non era ancora definitiva, la competenza sarebbe rimasta radicata presso il giudice della prevenzione, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis.

La Suprema Corte respinge l’argomento. Il principio invocato, non espressamente previsto nel processo penale né in quello di prevenzione, opera alla luce di esigenze di certezza, economia processuale e rispetto del giudice naturale precostituito per legge, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28908 del 2018 (Balais). Tuttavia, la competenza in materia di prevenzione presenta caratteri peculiari, non pienamente sovrapponibili a quelli della competenza penale, come già osservato da Sez. I n. 13397 del 2021. Il giudizio di prevenzione ruota attorno a una condizione soggettiva complessa e non alla ricostruzione di singoli fatti.

Nel caso concreto non residua più alcun apprezzamento sulla condizione patrimoniale del proposto, ma solo un problema di gestione dei beni confiscati. La norma di riferimento, l’art. 30, comma 3, esclude espressamente che l’attribuzione di competenza sia irrevocabile quanto alla fase di gestione dei beni sequestrati e confiscati. Ne consegue che la mancata osservanza dei termini per la fissazione dell’udienza di verifica dei crediti non incide sulla questione, poiché il tribunale avrebbe comunque dovuto rilevare la sopravvenuta definitività della confisca penale e adottare il decreto previsto dalla norma.

La Corte afferma, pertanto, la competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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