Confisca di prevenzione e pericolosità sociale come misura temporale dell’ablazione (Cass. pen. Sez. V n. 3816 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la pericolosità sociale non è soltanto presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, ma ne costituisce anche la misura temporale dell’ambito applicativo. Con riferimento alla pericolosità c.d. generica, sono pertanto suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale. Il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, è circoscritto alla sola violazione di legge, con esclusione dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., restando deducibile la sola motivazione inesistente o meramente apparente. La illecita provenienza dei beni non giustificati è presunzione relativa, superabile con allegazioni ragionevoli e plausibili, con onere attenuato per gli acquisti risalenti nel tempo.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Venezia, aveva revocato la confisca della quota di un immobile e di un’autovettura intestate a un terzo estraneo, confermando nel resto l’ablazione di un immobile, di un bene mobile registrato, del capitale sociale di una società e di alcuni rapporti bancari riferibili al proposto e al suo nucleo familiare. I giudici di merito avevano riscontrato la sproporzione tra il patrimonio e i redditi, la mancanza di dichiarazioni dei redditi e di fonti di reddito lecite, nonché l’assenza di giustificazione della provenienza dei fondi.
Il proposto ha impugnato per cassazione il decreto, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. ed escludendo l’attualità della pericolosità sociale nel periodo antecedente e successivo all’acquisto dell’immobile, la natura in prevalenza tentata dei furti, lo svolgimento di attività lecita di commercio di bestiame all’estero e l’inapplicabilità della disciplina sulle fonti di reddito non dichiarate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità: in materia di prevenzione esso è circoscritto alla violazione di legge, con esclusione dell’illogicità manifesta, potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 33451 del 2014 e la Sez. I n. 6636 del 2016.
Su questa base il Collegio valorizza il principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 111 del 2017: la violazione di legge sussiste ove manchi radicalmente l’argomentazione su un presupposto costitutivo della fattispecie. Vi collega l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4880 del 2015, secondo cui la pericolosità è anche misura temporale dell’ablazione, con la conseguenza che, per la pericolosità generica, sono confiscabili solo i beni acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità.
Nel caso concreto il proposto è ricondotto alla pericolosità generica, con perimetrazione temporale agli anni 2005/2014, tratteggiata dalle condanne per delitti contro il patrimonio, dal tenore di vita e dall’assenza di redditi leciti. La Corte ritiene che la sproporzione sia stata correttamente circoscritta all’arco temporale dei fatti produttivi di ricchezza illecita, praticamente concomitante con il reimpiego nei beni confiscati.
Il motivo è dichiarato generico e reiterativo: non si confronta con la motivazione del decreto, che riporta condanne per furti consumati. Quanto all’attività di commercio all’estero, le fatture prodotte sono ritenute prive di ufficialità e non rappresentative dell’utile effettivo.
La Corte riafferma, infine, la natura di presunzione relativa dell’illecita provenienza dei beni non giustificati, superabile con la prova contraria mediante allegazioni ragionevoli e plausibili, con onere tanto meno stringente quanto più risalenti siano gli acquisti. Nella specie l’onere non è stato assolto, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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