Limitazione dei motivi di cassazione per il concordato in appello (Cass. pen. Sez. 5 n. 267 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., all’esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze che deducono vizi di motivazione sulla penale responsabilità o sul trattamento sanzionatorio, a meno che non si trasfondano nell’illegalità della pena inflitta, ovvero in una sanzione non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. È comunque proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 giugno 2025, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, per i reati di furto aggravato e di plurimi furti in abitazione. L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità e alla entità del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al riconoscimento degli aumenti per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha preliminarmente ricostruito il sistema dei motivi deducibili avverso la sentenza di concordato in appello, istituto reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, rilevando come l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. preveda solo la declaratoria di inammissibilità “de plano” del ricorso, senza dettare una disciplina specifica per le censure proponibili.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che la mancata previsione di limitazioni simili a quelle previste per il patteggiamento rende ammissibile il ricorso solo per vizi attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia. Al contrario, sono inammissibili le censure relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione. La Corte ha precisato che tale illegalità ricorre solo quando la pena non rientri nei limiti edittali o sia diversa da quella prevista dalla legge.

La Corte ha inoltre ricordato il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui è proponibile il ricorso per dedurre l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di concordato. Ha infine evidenziato la coerenza di tale orientamento con la disciplina del previgente patteggiamento in appello, in cui il negozio processuale liberamente stipulato non poteva essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.

Alla stregua di tali principi, la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente inammissibili, non essendo deducibile la carenza di motivazione sul proscioglimento e sul trattamento sanzionatorio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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