Confisca di prevenzione: ricorso in Cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 33660 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue che è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare unicamente la motivazione inesistente o meramente apparente. Il travisamento della prova per omissione resta estraneo al giudizio di legittimità, salvo che non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente. Non può essere prospettata come motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento.
Il Fatto
Con decreto la Corte di appello di Firenze aveva respinto le impugnazioni proposte avverso il decreto con cui il Tribunale di Firenze aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca di prevenzione di beni mobili, immobili e di azienda, già in stato di sequestro, nonché respinto la richiesta di dissequestro e restituzione di una macchina operatrice.
Un precedente decreto emesso dalla stessa Corte territoriale era stato annullato da questa Sezione per la mancata ammissione di elementi documentali prodotti dalla difesa degli interessati. Il proposto e i terzi interessati ricorrono per cassazione con atto unitario, deducendo l’omessa o apparente motivazione sulle allegazioni difensive relative alla provenienza legittima dei beni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola processuale che governa il sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile esclusivamente nelle forme della motivazione inesistente o meramente apparente. La Sezioni Unite n. 33451 del 2014 ha chiarito che la sottovalutazione di argomenti difensivi presi in considerazione dal giudice non integra tale vizio. Nella stessa direzione la Sez. II n. 20968 del 2020 esclude il travisamento della prova, salvo che non si traduca in motivazione apparente.
La Corte rileva che il decreto di appello condivide integralmente il contenuto del decreto genetico del Tribunale. I due provvedimenti si saldano in un unico corpo argomentativo, con criteri omogenei e frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici del primo giudice.
Quanto alla sproporzione patrimoniale, la valutazione analitica è già presente nel decreto di primo grado, che ha evidenziato le ragioni per cui i beni confiscati erano nella disponibilità diretta o indiretta del proposto e come i terzi ne fossero fittizi intestatari. La Corte territoriale ha esaminato le nuove allegazioni e produzioni difensive.
Sulle donazioni ricevute in occasione del matrimonio, sui rapporti economici con i genitori, sulle movimentazioni in contanti dell’impresa e sul prestito dichiarato, la Corte ha risposto rilevando l’assenza di riscontri documentali e l’inidoneità delle dichiarazioni rese da soggetti vicini al proposto. Si tratta di valutazioni di merito motivate e non sindacabili in sede di legittimità.
Sull’utilizzo degli indici ISTAT per le spese di sostentamento, il Collegio richiama la Sez. II n. 36833 del 2021, che ne ammette l’impiego. La questione risulta affrontata e risolta dalla Corte territoriale con motivata confutazione della consulenza difensiva. Anche la censura sulla confisca dell’intero patrimonio è stata respinta, richiamando la c.d. confisca per sproporzione tra redditi accertati e beni nella disponibilità del proposto.
Non emerge alcuna violazione di legge: i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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