Confisca per equivalente esclusa per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 10279 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca, diretta o per equivalente, del profitto o del prezzo dei delitti tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 può essere disposta esclusivamente in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, quale presupposto indefettibile ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Ne consegue l’illegittimità della confisca per equivalente laddove l’imputato sia stato prosciolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non potendo tale esito essere assimilato a una pronuncia di condanna. Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il riferimento per la confisca è il prezzo del reato e non il profitto dell’evasione, che è conseguito direttamente ed esclusivamente dall’utilizzatore delle fatture; il regime derogatorio di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, che esclude il concorso tra emittente e utilizzatore, osta all’applicazione del principio solidaristico proprio dell’illecito plurisoggettivo. La confisca per equivalente non può, pertanto, essere determinata in misura pari all’imposta evasa dal destinatario delle fatture.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di Ravenna – che aveva condannato l’imputato, nella qualità di amministratore di una società in nome collettivo, alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 per avere emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’IVA per gli anni 2014 e 2015 – ha dichiarato non punibile l’imputato per la particolare tenuità del fatto, in considerazione del pagamento di una frazione rilevante del debito tributario in adempimento di un concordato con l’amministrazione finanziaria. Il giudice d’appello ha, tuttavia, confermato la confisca diretta e per equivalente del profitto del reato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca, nonostante l’intervenuto proscioglimento e l’assenza di un profitto conseguito dall’emittente delle fatture.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la doglianza relativa alla conferma della confisca per equivalente in assenza di una pronuncia di condanna. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 subordina la confisca – anche per equivalente – alla pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, presupposto che non ricorre nel caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il quale non è assimilabile a una condanna (cfr. Sez. 3, n. 47104 del 2019).
La Corte ha, inoltre, ritenuto manifestamente infondate le eccezioni relative all’inapplicabilità ratione temporis della confisca per equivalente, evidenziando la piena continuità normativa tra l’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 158/2015 e la previgente disciplina di cui all’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, legge n. 244/2007. Parimenti infondata è stata considerata l’eccezione concernente il mancato superamento della soglia di rilevanza di cui all’art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di confisca disposta non per sproporzione ma in quanto direttamente correlata alla condanna.
Con riferimento alla quantificazione, la Corte ha precisato che, nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’oggetto della confisca per l’emittente non è il profitto dell’evasione – conseguito esclusivamente dall’utilizzatore delle fatture – bensì il prezzo del reato, ossia il compenso pattuito o riscosso per la commissione del delitto. Il regime derogatorio di cui all’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, che impedisce il concorso tra emittente e utilizzatore, esclude l’applicazione del principio solidaristico proprio dell’illecito plurisoggettivo; pertanto, è impropria la confisca per equivalente commisurata all’intera imposta evasa dal destinatario delle fatture (cfr. Sez. 3, n. 50310 del 2014; Sez. U, n. 9149 del 1996; Sez. U, n. 31617 del 2015).
In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla confisca per equivalente, essendo il ricorrente privo di legittimazione a dolersi della confisca diretta, disposta nei confronti della società amministrata e non dell’imputato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 322-ter c.p. – Confisca