Inammissibile il ricorso sulla motivazione della mancata sostituzione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 26937 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione, non sono deducibili censure relative a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante. Non sono ammesse le doglianze che investono la persuasività, l’adeguatezza o il rigore della motivazione, né quelle che sollecitano una diversa comparazione del materiale probatorio. Il sindacato di legittimità resta estraneo alla ricostruzione del fatto e alla valutazione dell’attendibilità e della credibilità degli elementi di prova. Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato minorenne ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, Sezione per i minorenni, aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova e confermato la condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni della stessa città all’esito di giudizio abbreviato. La condanna riguardava reati di concorso in rapina aggravata e violazione della legge sulle armi, commessi in due distinte occasioni.
Con motivo unico, il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza valutare elementi rilevanti, quali i difficili trascorsi di vita dell’imputato e le sue condizioni familiari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione. In sede di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà della motivazione, intrinseca o rispetto a un atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, sempre che tali vizi incidano su aspetti essenziali da imporre una diversa conclusione del processo.
Il Collegio ha precisato che non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, né quelle che prospettano una illogicità non manifesta. Parimenti inammissibili sono le censure che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che la decisione di merito è esente dai descritti vizi logici. La Corte di appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, spiegando adeguatamente le ragioni della decisione e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della negazione della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03. Ha infine ricordato che il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, richiamando Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic.
Nota della Redazione
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