Omissione di soccorso tra dolo eventuale e particolare tenuità (Cass. pen. n. 21402 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omissione di soccorso di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, l’elemento soggettivo può essere integrato dal dolo eventuale, sufficiente essendo la consapevolezza del sinistro e della sua possibile idoneità lesiva, senza che sia richiesta la certezza circa la sussistenza di lesioni. Analogamente, per l’ipotesi di cui al comma 7, il dolo eventuale è ravvisabile allorché l’agente, in presenza di un sinistro ricollegabile alla propria condotta e connotato da circostanze idonee a evidenziare la probabilità o anche solo la possibilità di conseguenze dannose, ometta di prestare assistenza. Il giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, senza che sia necessario l’esame analitico di tutti gli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente dar conto di quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. All’imputata era contestato di aver urtato con la propria autovettura un uomo quasi settantenne in sella a una bicicletta e di essersi allontanata dopo essersi fermata solo pochi secondi, senza prestare soccorso, senza fornire le proprie generalità e senza attivare i soccorsi.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti non consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di censure già vagliate dal giudice di merito e privi della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato che la ricorrente non si era confrontata adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, apparsa logica e congrua. In particolare, è emerso che l’imputata si era fermata solo per pochi secondi, per poi allontanarsi senza fornire generalità né numero di targa. La circostanza, asserita dalla difesa, che la persona offesa avrebbe congedato la ricorrente dicendo di stare bene non era stata riferita da nessuno, nemmeno dalla stessa vittima.
La Corte ha richiamato il principio costante secondo cui, nel reato di fuga, l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, da accertarsi in relazione alle circostanze concretamente percepite dall’agente, quando queste risultino univocamente indicative di un incidente idoneo a provocare danni alle persone. Nel caso di specie, la violenza dell’impatto e la caduta a terra di un uomo anziano con evidenti segni di lesioni al volto avrebbero dovuto far rappresentare alla ricorrente la concreta possibilità di aver cagionato lesioni.
Con riferimento al reato di cui al comma 7, la Corte ha ribadito che l’entità dell’urto e la condizione della vittima avrebbero dovuto porre la ricorrente nella concreta possibilità di valutare, con giudizio ex ante, il rischio di lesioni, rendendo sussistente la necessità di assistenza alle persone ferite.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego della particolare tenuità del fatto, fondata sulle modalità particolarmente riprovevoli della condotta e sulla personalità negativa dell’imputata, già gravata da precedenti irrevocabili e priva di segni di resipiscenza. La valutazione effettuata dal giudice di merito è risultata conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, Tushaj, secondo cui il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto.
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Nota della Redazione
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