Confisca prevenzione a terzo interposto richiede accertamento valore lecito quote (Cass. pen. Sez. I n. 30321 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, una volta riconosciuta la provenienza lecita delle somme impiegate dal terzo per l’acquisto delle quote di una società, il giudice non può sottoporre ad ablazione le parti dell’impresa, le quote o i beni direttamente riconducibili a quegli apporti leciti. Egli deve indicare le ragioni per cui l’intero patrimonio sociale rimane confiscabile e verificare se e in che misura i finanziamenti ritenuti anomali abbiano inciso sui singoli acquisti, accertando se la società disponesse di liquidità lecita. Diversamente, la motivazione che richiama l’importo complessivo dei finanziamenti ingiustificati e ne trae automaticamente la sproporzione dell’intero compendio immobiliare è affetta da violazione di legge, per inosservanza del principio di diritto dettato dalla decisione rescindente.
Il Fatto
La vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento di prevenzione a carico di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso per traffico illecito di rifiuti e riciclaggio dei relativi proventi. I beni oggetto della misura risultano intestati alla figlia, che il giudice considera fittiziamente interposta.
Dopo un primo annullamento con rinvio, la Corte di appello aveva nuovamente confermato la confisca di alcune unità immobiliari e degli immobili sociali. La ricorrente, terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: l’inosservanza del principio di diritto sul riparto dell’onere di allegazione e l’assenza di motivazione sulla fittizia interposizione nella titolarità del patrimonio societario.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda, in premessa, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10 cod. antimafia, è ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è deducibile solo se se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza. Richiama poi il principio secondo cui il terzo intestatario può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.
Su questa base la Corte esamina il primo motivo, relativo agli immobili acquistati nel 2001, e lo rigetta. Il giudice del rinvio ha ricostruito i rapporti economici tra la ricorrente e il padre, valorizzando una condanna per violazioni ambientali, le cointeressenze finanziarie, le conversazioni intercettate e le operazioni su un conto estero. Il corrispettivo versato, oltre 77.000 euro e pagato senza finanziamenti, risulta incompatibile con i redditi dichiarati dalle due donne, insufficienti a coprire le ordinarie spese di vita. La Corte reputa irragionevole la tesi del sostentamento esterno totale e continuativo per quasi un decennio, non riscontrata e contraria alla comune esperienza.
Il secondo motivo è invece accolto. La decisione rescindente aveva stabilito che, dimostrata la provenienza lecita degli importi per l’acquisto delle quote societarie, il giudice non avrebbe potuto sottoporre ad ablazione le parti dell’impresa riferibili a tali apporti e avrebbe dovuto chiarire se i proventi generati fossero tutti riconducibili all’attività delittuosa del proposto.
Il decreto impugnato, osserva la Corte, si è limitato a richiamare l’ammontare complessivo dei finanziamenti non giustificati ricevuti dalla società tra il 2005 e il 2015, traendone automaticamente la sproporzione dell’intero patrimonio immobiliare. Ha così omesso di verificare se la documentazione difensiva giustificasse l’acquisto degli immobili, attesa la provenienza lecita delle somme con cui la società aveva effettuato le operazioni, e se il valore delle quote acquisite nel 2004 rappresentasse già allora il valore del compendio immobiliare. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio limitatamente alla confisca degli immobili intestati alla società, per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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