Principi di diritto (Massima) L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere stabile dell’accordo criminoso e, quindi, nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. Il reato associativo non può ritenersi integrato per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nei diversi ruoli di acquirente e venditore, essendo necessario che la reiterazione si collochi nell’esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati. In difetto di elementi dimostrativi della stabilità dell’accordo, della conformazione dei rapporti con gli altri sodali e della consapevolezza di trattare con un sodalizio anziché con singoli acquirenti, le plurime forniture restano violazioni dell’art. 73, con esclusione della partecipazione e annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto.
Il Fatto
L’imputato era condannato in abbreviato dal G.u.p. di Caltanissetta per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A), quale stabile fornitore di droga di una compagine radicata a Caltanissetta, presso la quale si sarebbe recato da Palermo in diverse occasioni tra l’ottobre 2014 e il 3 gennaio 2015, data dell’arresto con rinvenimento di un quantitativo di marijuana. Una prima sentenza d’appello veniva annullata con rinvio dalla Cassazione il 16 giugno 2025; la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, confermava la responsabilità, valorizzando cinque trasferte anziché due e la rete di contatti desunta dai “pizzini” rinvenuti.
Il ricorso articolava tre motivi: violazione del giudicato rescindente, per avere la Corte rivalutato lo stesso materiale indiziario già ritenuto insufficiente, arricchito solo dal numero delle trasferte, prive di significato accusatorio, e con l’errore materiale del dato ponderale (33 chilogrammi anziché alcune centinaia di grammi); vizio di motivazione sulla responsabilità, poiché le trasferte erano solo presuntivamente collegate a forniture, i rapporti si esaurivano con due soggetti la cui posizione era stata archiviata, l’episodio dell’arresto — già giudicato separatamente — dimostrava una singola ipotesi di traffico, e il sodalizio, definito in indagini di scarsa valenza, aveva operato dal 2012 al 2015, ben oltre la finestra di presenza dell’imputato; trattamento sanzionatorio eccessivo. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso muovendo dal criterio discretivo tra art. 74 e concorso ex art. 73: la linea di confine è il reciproco impegno stabile alla commissione di una pluralità di reati, che trascende le singole cessioni e si inscrive in un programma di delinquenza indeterminato. La reiterazione di vendite tra gli stessi soggetti, ciascuno nel proprio ruolo di mercato, è compatibile con una sequenza di autonomi reati-fine e non prova, da sola, l’affectio societatis del fornitore.
Applicando il criterio, la sentenza impugnata non regge. Non è evidenziato alcun elemento sicuramente dimostrativo, oltre le mere deduzioni, di un accordo stabile e duraturo tra il ricorrente e gli acquirenti delle poche occasioni indicate — tutte riconducibili, e non solo l’ultima, ad autonome cessioni, come aveva ritenuto lo stesso primo giudice pur dichiarando prescritto il reato-fine del capo B. Non soccorre, a ritroso, la quantità sequestrata all’arresto, che la Corte di merito ha erroneamente indicato in 33 chilogrammi laddove le sentenze di primo grado e rescindente attestano grammi 813,03. Non sono decisivi il numero delle forniture né la loro concentrazione temporale, tanto più a fronte di un sodalizio operativo dal 2012 al 2015, del quale l’imputato avrebbe fatto parte solo per un trimestre scarso.
Soprattutto, non è stata lumeggiata la conformazione dei rapporti: né quella tra venditore e acquirenti, né quella tra il ricorrente e altri esponenti dell’associazione, idonea a fondare la consapevolezza di trattare con un sodalizio criminoso anziché con due soli acquirenti — gli unici, tra i componenti della congrega contemplati nel capo A, con cui egli era entrato in relazione illecita. Nessuna risultanza consente dunque di distinguere l’esecuzione di più forniture, costituenti violazioni dell’art. 73, dalla partecipazione consapevole e volontaria all’associazione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto, con assorbimento di ogni altro motivo.
Implicazioni Pratiche
Esigere la prova dell’impegno reciproco: nei processi ex art. 74 contro fornitori esterni, la difesa deve incalzare l’accusa sulla dimostrazione dell’accordo stabile — disponibilità garantita nel tempo, condizioni preferenziali, partecipazione agli utili o alle logiche del gruppo — distinta dalla serie di compravendite. La qualificazione corretta come concorso nei reati-fine cambia radicalmente pena, prescrizione e regime cautelare.
Misurare la finestra temporale sul sodalizio: quando la presenza dell’imputato copre una frazione minima della vita dell’associazione, valorizzare lo scarto come indice di occasionalità del rapporto di mercato. La sproporzione tra durata del sodalizio e periodo delle condotte contestate è argomento che la Cassazione mostra di considerare rilevante.
Cacciare gli errori materiali sui dati ponderali: un errore di tre ordini di grandezza sul quantitativo (chilogrammi per grammi) può alterare l’intera valutazione di spessore criminale. Verificare sempre la corrispondenza dei dati numerici della sentenza impugnata con gli atti — verbali di sequestro, sentenze presupposte — e denunciare puntualmente la divergenza, indicando la fonte corretta.
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