Lavoro di pubblica utilità escluso dalla liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. 1 n. 8293 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liberazione anticipata prevista dall’art. 54 ord. pen. non si applica alle pene sostitutive di cui alla legge n. 689/1981, tra cui il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. A tali pene, per espressa previsione dell’art. 76 della stessa legge, si applicano, in quanto compatibili, soltanto gli artt. 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis dell’ordinamento penitenziario, con la conseguente esclusione dell’art. 54. Ne consegue che è manifestamente infondata l’istanza volta a ottenere il beneficio per una pena sostitutiva già interamente espiata, difettando altresì l’interesse a ricorrere quando l’espiazione sia intervenuta prima della decisione.
Il Fatto
Il condannato, sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta con sentenza del giudice per le indagini preliminari, aveva presentato istanza di liberazione anticipata. Il Magistrato di sorveglianza dichiarava l’istanza inammissibile per intervenuta espiazione della pena. Il reclamo proposto avverso tale provvedimento veniva dichiarato dal Tribunale di sorveglianza non luogo a provvedere per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condividendo l’impostazione del giudice di merito circa la carenza di interesse alla delibazione del reclamo. Richiamando il principio per cui non sussiste interesse a ricorrere quando il condannato sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena, la Corte osserva che l’eventuale positivo riconoscimento del beneficio non potrebbe comunque giovare, atteso che ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. la fungibilità della pena non è applicabile per un reato non ancora commesso.
Quanto alla prospettata finalità risarcitoria legata all’ingiusta detenzione, la Corte la ritiene una mera evenienza ipotetica, non avendo il ricorrente chiarito a quale detenzione intendesse riferirsi. Ove il riferimento fosse alla mancata concessione del beneficio per la pena già espiata, il diritto alla riparazione non sarebbe configurabile, essendo la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita determinata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena stessa.
La Corte aggiunge un rilievo decisivo: la liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 76 della legge n. 689/1981, non è applicabile alle pene sostitutive. Il rinvio operato da tale disposizione alle sole norme indicate rende palese l’esclusione dell’art. 54 ord. pen., con la conseguenza che l’istanza per il lavoro di pubblica utilità doveva ritenersi manifestamente infondata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.