Confisca del profitto associativo e limiti del giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 10886 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, pur conservando autonomia nella valutazione delle risultanze probatorie, è vincolato allo schema enunciato dalla sentenza di annullamento e deve giustificare il proprio convincimento secondo le indicazioni in essa contenute. Quando l’annullamento ha a oggetto la sola determinazione del quantum confiscabile, il profitto del reato associativo va commisurato ai soli benefici rivenienti ex se dal sodalizio, distinti da quelli prodotti dai reati-fine non accertati. All’esito del giudizio di rinvio è preclusa la deduzione di questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l’annullamento. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi che investano profili estranei al devoluto, ancorché concernenti la confisca diretta, quella per equivalente o la ripartizione pro quota tra associati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Terza Sezione di questa Corte, ha confermato la confisca, diretta e per equivalente, di un importo pari a euro 5.811.819,68 nei confronti di un imputato condannato per il reato associativo di cui al capo A). L’originaria statuizione ablativa, pari a euro 70.876.068,00, era stata ridotta in executivis alla misura corrispondente al differenziale tra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al ricorrente e quanto dalle stesse effettivamente riversato ai soggetti formalmente pagatori.

Il condannato propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione dei principi enunciati in sede rescindente e l’erronea determinazione del profitto; l’illegittima applicazione della confisca diretta in capo a un solo associato senza ripartizione pro quota; l’erronea applicazione della confisca per equivalente e del principio di solidarietà tra associati, con duplicazione dell’ablazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla portata del vincolo derivante dalla sentenza di annullamento. Rileva che il giudice di rinvio, pur potendo rivalutare le risultanze probatorie relative al punto annullato, deve uniformarsi allo schema ivi enunciato. Nel caso concreto, la pronuncia rescindente aveva indicato un criterio specifico: il profitto confiscabile è costituito dal differenziale, quale prezzo del reato, tra quanto apparentemente incassato dalle società del gruppo riconducibile al ricorrente, emittenti fatture per prestazioni parzialmente o integralmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato ai soggetti pagatori. Si tratta quindi di indicazioni puntuali, non di un criterio astratto, come pretenderebbe il ricorrente.

La Corte osserva che la sentenza impugnata si è uniformata a tale schema. La quota di spettanza dell’associazione è stata identificata nella commissione riconosciuta alle società del gruppo, calcolata dalla Guardia di Finanza nella informativa del 7.9.2017. La stima non risulta oggetto di specifica censura, tanto più che la stessa consulenza difensiva, prodotta con memoria ex art. 121 cod. proc. pen., offriva dati meno favorevoli al reo ma era stata ritenuta irritualmente introdotta.

Quanto agli argomenti sulla inclusione di profitti relativi ad annualità in cui l’imputato non faceva parte del sodalizio e a società a lui estranee, la Corte li considera estranei al devoluto, essendo ormai coperte da giudicato le modalità di partecipazione al reato associativo. Le censure sul criterio “lordo” e sulla omessa considerazione della consulenza tecnica sono dichiarate generiche e aspecifiche, non trovando riscontro nel dictum rescindente.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, all’esito del giudizio di rinvio, è preclusa la deduzione di questioni non devolute con il ricorso che ha determinato l’annullamento, quando su di esse si sia formato il giudicato. Nella specie, il ricorso originario aveva investito soltanto l’entità del profitto autonomo dell’associazione; non erano state sollevate le questioni relative alla confisca diretta in capo al solo ricorrente, alla ripartizione pro quota, ai limiti del principio di solidarietà tra associati, alla duplicazione dell’ablazione e all’adozione del provvedimento in incertas res.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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