Disastro aviatorio colposo: pericolo concreto per la pubblica incolumità e contestualizzazione dell’evento (Cass. pen. Sez. IV n. 10890 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di disastro aviatorio colposo di cui all’art. 449 cod. pen. presuppone un avvenimento grave e complesso, idoneo a determinare una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, da accertare con giudizio di probabilità circa l’attitudine del fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche appartenenti a categorie determinate. L’offensività va verificata secondo il criterio della contestualizzazione dell’evento, con giudizio ex ante dalla visuale di un osservatore avveduto posto nella stessa situazione materiale dell’agente. Rilevano le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri trasportabili, il luogo effettivo di caduta e la verosimiglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 14.06.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato per il reato di disastro aviatorio colposo, con pena sospesa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il pilota di un elicottero, dopo aver segnalato alla torre di controllo un’anomalia al motore, tentava un atterraggio di emergenza all’interno dell’area di un circolo sportivo, manovra che si concludeva con l’impatto del velivolo al suolo e il distacco di un’elica, rinvenuta a distanza nei pressi di autovetture in sosta. Nessun danno alle persone veniva riscontrato; gli accertamenti per sostanze alcolemiche e stupefacenti davano esito negativo.

Il giudice di primo grado, sulla base della consulenza del pubblico ministero, escludeva l’avaria quale causa dell’incidente e ravvisava la condotta colposa del pilota nella scelta del sito di atterraggio, nell’esecuzione della manovra e nella violazione delle procedure di volo. La Corte territoriale confermava tale impianto, respingendo la tesi dell’atterraggio di emergenza. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’insussistenza dei requisiti del reato per difetto di proporzioni ragguardevoli dell’evento e, con il secondo, l’inammissibilità dell’oggetto della consulenza del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo infondato. Il Collegio richiama la nozione di disastro aviatorio colposo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, precisando che il reato richiede un avvenimento grave e complesso, idoneo a determinare una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, valutata secondo un giudizio di probabilità riferito all’attitudine del fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone.

Il percorso argomentativo si fonda sul criterio della contestualizzazione dell’evento, con giudizio ex ante. La Corte ribadisce che occorre verificare, dalla visuale di un osservatore avveduto posto nella stessa situazione materiale dell’agente, se il fatto era in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, richiedendosi la verosimiglianza della loro presenza nella sfera di esplicazione del fatto. A tal fine assumono rilievo le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri trasportabili e il luogo effettivo di caduta.

Nel richiamare i propri precedenti, il Collegio cita Sez. IV n. 50222 del 03.12.2019, ove si è ritenuta immune da censure la sentenza di assoluzione per la mancanza di pericolo concreto, in relazione alle piccole dimensioni del mezzo, al numero delle persone trasportate e al luogo di caduta, precisandosi che assume rilievo anche il numero dei passeggeri presenti a bordo del velivolo. Viene poi richiamata Sez. IV n. 49620 del 12.10.2016, che ha enunciato il criterio della contestualizzazione dell’evento.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ritiene corretta la valutazione della Corte territoriale, che ha ravvisato il reato in ragione delle caratteristiche concrete della fattispecie, con una concreta messa in pericolo del bene protetto, tenuto conto del luogo, dell’orario e del numero delle persone presenti, che solo per una fortunata congiuntura non sono state coinvolte nell’incidente.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per plurimi profili. La censura non individua il vizio motivatorio e si traduce in una critica generica alla valutazione circa la sufficienza della prova e l’oggetto della consulenza del pubblico ministero, profilo non oggetto di censura con l’atto di appello e quindi non scrutinabile per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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