Motivazione per relationem nei decreti di proroga delle intercettazioni (Cass. pen. n. 11715/2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni può essere legittimamente resa per relationem, mediante il richiamo alla richiesta del pubblico ministero ed agli atti di indagine ivi richiamati, purché il giudice dimostri di aver preso cognizione del loro contenuto e di averli ritenuti coerenti con la propria decisione, e l’atto di riferimento sia conosciuto o almeno ostensibile per l’interessato.
Il difetto di motivazione di un decreto di proroga delle intercettazioni, anche quando integri una causa di inutilizzabilità, non si trasmette automaticamente ai decreti di proroga successivi, i quali, in quanto provvedimenti autonomi e dotati di autonoma validità, possono ricevere impulso anche da informazioni desunte da precedenti intercettazioni, e il loro eventuale vizio non si estende a quelli correttamente adottati in epoca successiva.
Il giudice del riesame che, pur richiamando i principi in tema di motivazione per relationem, li disattende nel caso concreto, e che, in assenza di una specifica declaratoria di inutilizzabilità degli atti successivi, estende a catena il vizio di un decreto di proroga a quelli successivi, incorre in un errore di diritto e in un vizio di motivazione.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Asti aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a plurimi delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Torino, in accoglimento dell’istanza difensiva, annullava il provvedimento per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo la nullità di un decreto di proroga delle intercettazioni (relativo al RIT 320/24) per mancanza di motivazione, con conseguente inutilizzabilità dei risultati captativi e, per estensione, dei decreti successivi, ritenuti “sfasati temporalmente” rispetto al periodo da prorogarsi.
Il Procuratore della Repubblica di Asti proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi in tema di motivazione dei decreti di proroga e l’erronea estensione del vizio ai decreti successivi, nonché l’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio. Ha richiamato il consolidato principio, affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 17/2000), secondo cui la motivazione dei decreti di intercettazione può essere resa per relationem, richiamando la richiesta del pubblico ministero e le relazioni della polizia giudiziaria, a condizione che il giudice dimostri di averne preso conoscenza e di averle fatte proprie, e che l’atto di riferimento sia conoscibile dalla difesa. Ha rilevato che il Tribunale del riesame, pur avendo richiamato questo principio, non lo aveva applicato al caso concreto, laddove il decreto di proroga impugnato faceva espresso riferimento alla richiesta del PM, che conteneva una motivazione congrua e dettagliata degli esiti delle indagini.
La Corte ha inoltre censurato l’erronea estensione a catena del vizio di inutilizzabilità. Ha osservato che, in tema di intercettazioni, ciascun decreto autorizzativo o di proroga è dotato di autonomia e che il vizio di uno di essi non si comunica automaticamente a quelli successivi, correttamente adottati. La norma di cui all’art. 185 c.p.p., che prevede la trasmissione del vizio agli atti consecutivi, non opera per le inutilizzabilità. Pertanto, la eventuale inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni coperte dal decreto di proroga del 31 dicembre 2024, se riconosciuta, avrebbe dovuto limitarsi al periodo di quella specifica proroga, senza inficiare i risultati dei decreti successivi, che costituiscono provvedimenti autonomi.
La Corte ha quindi concluso che il Tribunale del riesame era incorso in un errore di diritto nell’applicare i principi sulla motivazione per relationem e nell’estendere il vizio ai decreti successivi, e ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame, in conformità ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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