Confisca del profitto e motivazione sintetica nella sentenza di patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 25032 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di confisca per equivalente, anche quando è disposto con sentenza di applicazione concordata della pena ex art. 444 cod. proc. pen., deve individuare specificamente le somme e i beni sottoposti a vincolo, con motivazione che ne indichi i presupposti e che non si esaurisca nella formula sintetica tipica del rito. La verifica della chiamata in correità richiede riscontri individualizzanti esterni, ma il giudice di legittimità non può sindacare il significato concreto di ciascun elemento probatorio, essendo il suo controllo circoscritto alla logicità e alla coerenza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il g.i.p. del Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro 14.000 di multa per i reati di cui agli artt. 416, 640-bis, 648-bis e 648-ter.1 cod. pen., disponendo nei suoi confronti la confisca, anche per equivalente, della somma di euro 3.480.214,88, quale profitto dei reati contestati ai capi da 2 a 6.
La difesa contesta la quantificazione del profitto, assumendo che esso corrisponda alle sole somme documentate e non alla quota del 25% dei finanziamenti oggetto delle truffe. La questione arriva in cassazione sul rilievo della carenza di motivazione rispetto alle richieste difensive e della violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in tema di riscontro della chiamata di correo.
La Motivazione della Corte
La Corte enuncia innanzitutto la regola di riferimento: la confisca per equivalente, pur disposta con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., deve specificamente individuare le somme e i beni da vincolare, con motivazione che indichi i presupposti dell’ablazione. Non basta la motivazione sintetica tipica del rito, richiamando Sez. III n. 31742 del 2013, Senzacqua e Sez. V n. 32678 del 2015, Di Lucrezia.
Applicando tale principio, il giudice di legittimità ritiene la motivazione della sentenza impugnata coerente, completa e immune da vizi logici. Il g.i.p. ha ricostruito in modo organico la pluralità degli elementi probatori convergenti, dai quali ha desunto che il ricorrente percepiva una quota pari al 25% di ciascun finanziamento erogato alle società riconducibili al sodalizio criminoso. Detratte le spese bancarie, il profitto confiscabile è stato determinato nella somma indicata.
La riferita percentuale trova il proprio principale fondamento nelle dichiarazioni del coimputato, ritenute attendibili perché assistite da molteplici riscontri individualizzanti: le conversazioni intercettate, le chat estrapolate dal telefono del ricorrente, le analisi dei flussi finanziari e le dichiarazioni di altri soggetti. La Corte valorizza in particolare una conversazione in cui si riferiva di aver corrisposto al ricorrente il 25% dei profitti illeciti, in parte in contanti e in parte mediante bonifici, modalità quest’ultima confermata dagli accertamenti della Guardia di finanza.
Quanto al controllo di legittimità, la Corte ribadisce che essa è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non del contenuto della prova. Non le compete un esame sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, ma solo l’apprezzamento della logicità della motivazione. Le censure difensive, mirando a una lettura parcellizzata degli elementi posti a fondamento della confisca, sollecitano una rivalutazione del compendio fattuale non consentita in sede di legittimità.
I tre motivi, trattati congiuntamente perché collegati, sono quindi ritenuti articolati esclusivamente in fatto. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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