Il sindacato del giudice sulle fasce orarie nel 41-bis (Cass. pen. Sez. 1 n. 6807 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regolamentari interne alle strutture penitenziarie che prefissano fasce orarie per la cottura dei cibi e per la disponibilità del fornello, quando incidono esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto senza negarne la sussistenza, sono legittime. Le limitazioni orarie non devono essere proprie soltanto dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., ma la diversificazione del trattamento rispetto ai detenuti comuni può trovare giustificazione in esigenze logistiche, tecniche o organizzative, concretamente addotte e motivate dall’Amministrazione penitenziaria. Il giudice di sorveglianza non può sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, ma è tenuto a esercitare un sindacato di legittimità che si estende al piano della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta, anche quando essa incida su diritti fondamentali.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza di poter avere la disponibilità del fornelletto a gas, del pentolame e degli utensili per la cottura dei cibi per l’intera giornata, e non solo entro le fasce orarie predeterminate. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza, ritenendo non discriminatoria la fissazione delle fasce orarie in relazione alle esigenze organizzative del plesso penitenziario.
A seguito del reclamo proposto dal detenuto, il Tribunale di sorveglianza di Milano, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8 della circolare ministeriale del 02/10/2017, riconosceva al detenuto la disponibilità degli strumenti di cottura per l’intera giornata, come consentito ai detenuti non assoggettati al regime differenziato. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato, affermando il principio di continuità secondo cui le disposizioni interne alle strutture penitenziarie che prefissano ambiti orari per la cottura dei cibi sono pienamente legittime quando incidono sulle modalità di esercizio del diritto e non ne negano la sussistenza. Tali limitazioni, anzitutto, devono uniformarsi alle possibilità generali accordate alla popolazione carceraria, per non concretizzare un’immotivata e vessatoria ulteriore differenziazione del regime penitenziario.
La Corte ha inoltre precisato che resta comunque consentito all’Amministrazione penitenziaria prevedere modalità difformi e giustificate tra il trattamento riservato ai detenuti ex art. 41-bis e i detenuti comuni. Una pianificazione differenziata può trovare legittima ragione quando l’Amministrazione adduca e argomenti in concreto la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, quali la necessità di un più assiduo controllo, la verifica della presenza dei detenuti nelle camere o le carenze di organico del personale.
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva dimostrato che i detenuti sottoposti al regime differenziato partecipano a un numero inferiore di attività trattamentali e permangono più a lungo nella camera detentiva, avendo quindi una minore esigenza di diluire il tempo di cottura. Inoltre, la loro allocazione in celle singole non determina i problemi di salubrità dell’aria derivanti dalla cottura simultanea in celle plurime, circostanza che giustifica la diversificazione delle fasce orarie.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che il Tribunale di sorveglianza, pur non avendo negato la sussistenza delle ragioni organizzative, non aveva fornito argomenti concreti per dimostrare la natura discriminatoria della regolamentazione, finendo per imporre alla direzione dell’istituto una modalità organizzativa difforme. In tal modo, il Tribunale aveva esercitato un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo, sostituendo la propria valutazione a quella dell’Amministrazione in un campo riservato alla sua potestà organizzativa.
La Corte ha quindi concluso che, a fronte di una regolamentazione non arbitraria, non discriminatoria e non lesiva del diritto soggettivo, il giudice di sorveglianza avrebbe dovuto limitarsi al sindacato di legittimità, senza invadere il merito delle scelte attuative. L’ordinanza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio in relazione all’accertamento di fatto già emergente dagli atti.
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Nota della Redazione
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