Messa alla prova, restituzione del mezzo sequestrato e divieto di confisca (Cass. pen. Sez. IV n. 25148 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., è impugnabile con i mezzi ordinari e va assimilata, quanto agli effetti, a una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Ne consegue che il giudice deve ordinare la restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto, ai sensi dell’art. 323, comma 1, cod. proc. pen., salvo che debba disporre la confisca. L’omessa statuizione sulla restituzione integra violazione di legge e non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, non avendo contenuto predeterminato.
Il Fatto
Il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato, ravvisando l’estinzione per esito positivo della messa alla prova, con trasmissione degli atti al Prefetto per la sospensione della patente. Il giudice non ha però statuito sul veicolo in sequestro, non confiscato.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 323 e 262 cod. proc. pen. per la mancata restituzione del mezzo; con il secondo, la totale omissione di motivazione sul punto. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione. La sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova è impugnabile con gli strumenti ordinari, non essendo previste diverse precisazioni normative; è quindi esperibile il ricorso ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen. per i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Anche il secondo motivo, per la totale carenza motivazionale, va inquadrato nella violazione di legge.
La Corte precisa che la sentenza ex art. 464-septies cod. proc. pen., pur producendo gli effetti preclusivi dell’art. 168-bis, comma quarto, cod. pen. e dovendo essere iscritta per estratto nel casellario, non radica la competenza del giudice dell’esecuzione, non contenendo statuizioni esecutive.
Quanto all’art. 323 cod. proc. pen., con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere il giudice ordina la restituzione dei beni in sequestro preventivo all’avente diritto, salvo che debba disporre la confisca ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. proc. pen.; la restituzione non è ordinata, ai sensi del comma 4, se il giudice mantiene il sequestro a garanzia dei crediti ex art. 316 cod. proc. pen. Analogamente per il sequestro probatorio, ai sensi dell’art. 262, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ritiene tali disposizioni applicabili anche alla sentenza di estinzione ex art. 464-septies cod. proc. pen. Richiama la giurisprudenza che esclude l’idoneità di tale pronuncia a esprimere un accertamento pieno sulla responsabilità: Sez. II n. 53648 del 05.10.2016; Sez. III n. 53640 del 18.07.2018 e n. 39455 del 10.05.2017, sull’ordine di demolizione; Sez. V n. 49478 del 13.11.2019, sulla confisca ex art. 474-bis, comma 4, cod. pen. Ne deriva che la sentenza in esame va assimilata a una pronuncia di proscioglimento e impone la restituzione, in assenza del presupposto della confisca obbligatoria.
Nel caso concreto non si verte in ipotesi di confisca obbligatoria del mezzo, non prevista neppure in caso di condanna per il reato contestato, né risultano obbligazioni civili ex art. 316 cod. proc. pen. Discende quindi la cessazione necessaria del vincolo ablatorio. La Corte esclude, infine, che la carenza di statuizione sia emendabile con la correzione dell’errore materiale, trattandosi di omissione non avente contenuto predeterminato (Sez. III n. 16714 del 12.03.2024). Annulla pertanto senza rinvio, limitatamente all’omessa restituzione del veicolo, disponendola a favore dell’avente diritto.
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Nota della Redazione
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